_____________________________________________________________________________________________________________________

Di seguito gli Articoli del Codice Civile relativi al matrimonio.

_____________________________________________________________________________________________________________________



                                                            LETTURA DEGLI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE


Sacerdote: 

Carissimi ______ e ______, avete celebrato il sacramento del Matrimonio manifestando il vostro consenso dinanzi a me ed ai testimoni. Oltre la grazia divina e gli effetti stabiliti dai sacri Canoni, il vostro Matrimonio produce anche gli effetti civili secondo le leggi dello Stato. 

Vi do quindi lettura degli articoli del Codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi che voi siete tenuti a rispettare ed osservare: 

Art. 143: Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia. 

Art. 144: I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato. 

Art. 147: Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis.


____________________ 

L’art. 315-bis del codice civile (Diritti e doveri del figlio) così dispone: «Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa».

_____________________________________________________________________________________________________________________