CODICE DI DIRITTO CANONICO

Can. 534 - §1. Dopo aver preso possesso della parrocchia, il parroco è tenuto all'obbligo di applicare la Messa per il popolo affidatogli ogni domenica e nelle feste che nella sua diocesi sono di precetto; chi ne è legittimamente impedito la applichi negli stessi giorni mediante un altro oppure, in giorni diversi, la applichi personalmente.

§2. Il parroco che ha la cura di più parrocchie, nei giorni di cui al §1, è tenuto ad applicare una sola Messa per tutto il popolo affidatogli.

§3. Il parroco che non abbia soddisfatto all'obbligo di cui nei §§1 e 2, applichi quanto prima tante Messe per il popolo quante ne ha tralasciate.