Come previsto dal comma 3-bis, art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 (introdotto dall’art. 18, D.L. n. 124/2019) a decorrere dal 1° luglio 2020 la soglia per i trasferimenti in denaro contante si riduce da euro 3.000 ad euro 2.000. Da tale data, pertanto, non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, in denaro contante per un importo pari o superiore ad euro 2.000. Per le violazioni commesse dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, l'importo minimo della sanzione è pari ad euro 2.000.
Sac. Alfonso Gentile
Vicario Episcopale per l'Amministrazione Direttore Ufficio Amministrativo
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