Statuto

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Statuto

Consiglio Affari Economici

 

  Art. 1 - Natura e sede

Il Consiglio per gli affari economici della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù e di San Berniero costituito dal 1989 in attuazione del can. 537 è persona giuridica canonica pubblica.

 

Art. 2 - Finalità

Il Consiglio per gli affari economici ha i seguenti scopi:

a) provvedere, ove è possibile, fino al livello fissato dalla CEI alla remunerazione spettante al clero che svolge servizio a favore della parrocchia per il suo congruo e dignitoso sostentamento;

b) aiutare il parroco, nell’amministrazione dei beni della parrocchia, fermo restante il disposto del can. 532 CJC;

c) svolgere, previa intesa con la diocesi, eventuale funzione assistenziale e previdenziale integrativa e autonoma per il clero addetto alla parrocchia;

d) intrattenere gli opportuni contatti con i privati e le amministrazioni civili locali nell’ambito delle proprie competenze;

e) compiere tutti gli atti di natura mobiliare e immobiliare necessari o utili per la migliore realizzazione dei propri fini (can. 532);

f) svolgere eventuali altre funzioni che gli fossero demandate dalla diocesi.

 

Art. 3 - Mezzi di finanziamento

Per il raggiungimento dei propri fini il Consiglio parrocchiale per gli affari economici si avvale:

a) dei redditi del patrimonio della parrocchia;

b) delle offerte dei fedeli i quali sono obbligati a contribuire alle spese per la vita della parrocchia;

c) di ogni altra entrata.

 

Art. 4 - Membri del Consiglio

Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici è composto da dodici membri chierici o laici tra i quali un Presidente che è il Parroco Moderatore, il quale rappresenta la parrocchia a norma del diritto in tutti i negozi giuridici e vigila perché i beni siano amministrati a norma dei canoni 1281 e 1282 CJC.

Gli amministratori durano in carica tre anni e il loro mandato può essere rinnovato a ciascuna delle successive scadenze; per la durata del mandato non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi.

Nei casi di morte, di dimissioni, di decadenza, di revoca o di permanente incapacità all’esercizio delle funzioni di uno dei membri del Consiglio, il parroco provvede entro quindici giorni dalla notizia a nominare il sostituto.

Non possono essere nominati membri del Consiglio i congiunti del Parroco fino al 4° grado di consanguineità o di affinità, e quanti hanno in essere rapporti economici con la parrocchia.

Appena costituito il Consiglio, i nomi dei membri saranno comunicati alla Curia.

 

Art. 5 - Durata

Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici è per sua natura perpetuo. Nel caso in cui ne fosse decretata la soppressione dal Vescovo diocesano, nel Decreto di soppressione viene designato l’Ente chiamato a succedergli in tutti i rapporti attivi e passivi.

 

Art. 6 - Convocazione-Attività

Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile, e almeno ogni semestre. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza di voti degli amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle sedute del Consiglio dovrà essere redatto il verbale a cura del segretario di seduta in un “libro dei verbali” regolarmente vidimato.

 

Art. 7 - Doveri del Consiglio

Il Consiglio parrocchiale per affari economici è tenuto:

a) a redigere l’inventario, lo stato di previsione ed il bilancio consuntivo annuali;

b) deliberare tutti gli atti e contratti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione inerenti alle attività della parrocchia.

Per gli atti di alienazione e per quelli comunque pregiudizievoli dell’integrità del patrimonio della parrocchia dovrà ottenersi la preventiva autorizzazione dell’Autorità Ecclesiastica competente (Cann. 1281 - 1288 CJC).

 

Art. 8 - Stati di previsione

Sulla base degli schemi uniformi predisposti dalla diocesi:

a) entro il 15 settembre di ciascun anno il Consiglio provvede a redigere ed approvare lo stato di previsione e a trasmetterlo non oltre il 30 dello stesso mese per l’approvazione all’autorità competente;

b) entro il mese di febbraio di ciascun anno il Consiglio compila ed approva il Consuntivo e la relazione relativa all’esercizio precedente e lo invia alla diocesi.

 

Art. 9

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di Diritto Canonico e a quelle del diritto universale.

 

 

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