Fonti di Sovvenzione
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ISTRUZIONE IN MATERIA AMMINISTRATIVA approvata dalla 54a assemblea generale della CEI in data 31 maggio 2005 n. 28-50
CAPITOLO QUARTO LE FONTI DI SOVVENZIONE NELLA CHIESA
Le offerte dei fedeli 28. «I fedeli sono tenuti all’obbligo di sovvenire alle necessità della Chiesa, affinché essa possa disporre di quanto è necessario per il culto divino, per le opere di apostolato e di carità e per l’onesto sostentamento dei ministri» (can. 222 § 1). Anche nel campo economico-amministrativo non basta però richiamare ai fedeli l’adempimento dei loro doveri: occorre educarli a vivere i valori, in particolar modo quello della partecipazione attiva e corresponsabile. I fedeli possono adempiere il dovere di sovvenire alle necessità della Chiesa in diverse forme: ordinariamente infatti sono liberi di scegliere il momento opportuno e il modo che ritengono migliore per far pervenire alla Chiesa i mezzi di cui abbisogna. In caso di grave necessità della diocesi, il Vescovo può imporre a tutti i fedeli un’esazione straordinaria e moderata (cfr can. 1263). 29. In Italia i fedeli sovvengono abitualmente alle necessità della Chiesa mediante: a) offerte richieste dalla parrocchia per tutte le necessità della comunità parrocchiale; b) offerte corrisposte in occasione dell’amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali; c) offerte finalizzate, in giornate prescritte dall’autorità competente, a favore di determinate iniziative diocesane, nazionali o universali; d) offerte per la celebrazione e applicazione di Ss. Messe; e) offerte occasionali alla parrocchia o alla diocesi o a organizzazioni parrocchiali o diocesane per tutte le necessità della Chiesa o per finalità specifiche (ad esempio: seminario, sacerdoti, anziani, missioni, carità); f) offerte per il sostentamento del clero; g) offerte portate ai santuari; h) offerte occasionali per finalità specifiche a istituti di vita consacrata, associazioni e altri enti; i) donazioni, eredità, legati.
Offerte richieste dalla parrocchia per tutte le necessità della comunità 30. Queste offerte sono date dai fedeli in modo continuo e ordinato, secondo le richieste presentate dalla parrocchia in base a un progetto preventivo, redatto dal consiglio parrocchiale per gli affari economici, che tiene conto proporzionalmente delle diverse necessità della comunità parrocchiale e della Chiesa. Il can. 1262 invita esplicitamente i fedeli a questa forma di contribuzione, privilegiandola rispetto alle altre: «nell’attuale contesto e nelle prospettive prevedibili della società italiana, la forma insieme più agile e più sicura di apporto non è quella affidata all’impulso emotivo ed episodico, ma quella del contributo regolare e stabile per le diverse necessità ecclesiali, che dovrebbe essere concepito come impegno di ciascuna famiglia cristiana e messo in qualche modo in bilancio nella programmazione mensile o annuale della destinazione delle risorse familiari » (CEI, Sovvenire alle necessità della Chiesa, cit., n. 15).
Offerte in occasione dell’amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali 31. Queste offerte, date prevalentemente alle parrocchie, alle chiese rettorie o ai santuari, sono lasciate alla libertà e alla sensibilità dei fedeli oppure vengono definite nella misura determinata dall’assemblea dei Vescovi della provincia (cfr can. 1264, 2°). Mantengono, comunque, la natura di libera contribuzione alle necessità della Chiesa e perciò non possono essere pretese in senso stretto (cfr can. 848). È preferibile evitare ogni rigida determinazione di offerte in occasione della celebrazione dei sacramenti e sacramentali, per non dare un’immagine di Chiesa come centro di distribuzione di servizi religiosi e per acquistare credibilità presentandosi come comunità viva di fedeli, che avvertono tali offerte «come occasione per l’espressione della propria partecipazione ecclesiale e della carità concreta nei momenti significativi della propria esistenza e della vita familiare» (CEI, Sovvenire alle necessità della Chiesa, cit., n. 6). Le offerte date dai fedeli in queste occasioni devono essere versate nella cassa della parrocchia, della chiesa o del santuario (cfr can. 531), fatte salve eventuali disposizioni del Vescovo diocesano circa la quota da riconoscere al celebrante.
Offerte finalizzate in giornate prescritte dall’autorità competente 32. L’ordinario del luogo può disporre che si facciano collette finalizzate in particolari giornate sia nelle chiese che negli oratori, anche se appartenenti ai religiosi, che di fatto siano abitualmente aperti ai fedeli (cfr can. 1266). Tali offerte devono essere consegnate sollecitamente dal parroco o dal rettore della chiesa alla curia della diocesi, che le trasmetterà (nel caso di giornate nazionali o universali) o le assegnerà per le finalità stabilite (nel caso di giornate diocesane). Quando la colletta è a carattere nazionale, si può trattenere, purché se ne dia avviso ai fedeli, una somma pari, di norma, alla raccolta effettuata in una domenica ordinaria. Quando la colletta è a carattere diocesano, spetta al Vescovo determinare la parte delle offerte raccolte da destinarsi alle necessità della parrocchia o della chiesa (cfr delibera CEI n. 59). Le offerte raccolte in occasione di collette indette dalla CEI o dalla Caritas Italiana per fare fronte a eventi calamitosi devono essere inviate integralmente all’ente collettore. Ferme restando le collette stabilite dalla Santa Sede per le necessità della Chiesa universale (per la carità del Papa; per le missioni; per le opere della Terra Santa), la CEI, ai sensi del can. 1262, ha stabilito che siano obbligatorie in Italia le collette per l’Università Cattolica e per le migrazioni. Se la raccolta avviene al di fuori della propria sede, l’ente ecclesiastico che la promuove è tenuto a predisporre, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, le entrate e le spese relative alla campagna di sensibilizzazione (cfr d.lgs. 29 settembre 1973, n. 600, art. 20, comma 2).
Offerte per la celebrazione e applicazione di Ss. Messe 33. La disciplina della Chiesa raccomanda vivamente ai sacerdoti di celebrare la Messa per le intenzioni dei fedeli, soprattutto dei più poveri, anche senza ricevere alcuna offerta (cfr can. 945 § 2); nello stesso tempo però ricorda che «i fedeli che danno l’offerta perché la Messa venga celebrata secondo la loro intenzione contribuiscono al bene della Chiesa e mediante tale apporto partecipano alla sua sollecitudine per il sostentamento dei ministri e il sostegno delle sue opere» (can. 946). In continuità con una lunga tradizione ecclesiale, tale forma merita di essere coltivata, motivandola correttamente ed evitando assolutamente anche la sola apparenza di contrattazione o di commercio (cfr can. 947). L’offerta per la celebrazione e applicazione di Ss. Messe va dunque al sacerdote celebrante; questi ha però l’obbligo di consegnarla per le finalità stabilite dall’ordinario nel caso in cui celebri una seconda o una terza Messa nello stesso giorno, essendogli consentito di trattenere a titolo estrinseco una quota dall’offerta secondo le determinazioni date dall’ordinario (cfr can. 951 § 1). Il parroco e chi è tenuto all’applicazione della Messa pro populo (cfr can. 534 § 1), se celebra nello stesso giorno una seconda Messa applicandola per un fedele, può trattenere per sé la relativa offerta. L’offerta viene stabilita dall’assemblea dei Vescovi della provincia (cfr can. 952 § 1). Tale determinazione è particolarmente necessaria per la corretta amministrazione dei legati, al fine di computare il numero delle Messe da celebrare con i redditi provenienti dai legati medesimi. 34. La Congregazione per il clero ha emanato il 22 febbraio 1991 il decreto Mos iugiter, relativo alla celebrazione di Ss. Messe “plurintenzionali” o “cumulative”: «nel caso in cui gli offerenti, previamente ed esplicitamente avvertiti, consentano liberamente che le loro offerte siano cumulate con altre in un’unica offerta, si può soddisfarvi con una sola santa Messa, celebrata secondo un’unica intenzione “collettiva”. In questo caso è necessario che sia pubblicamente indicato il giorno, il luogo e l’orario in cui tale santa Messa sarà celebrata, non più di due volte per settimana». Al celebrante di una Messa con un’unica intenzione “collettiva” è lecito trattenere la sola elemosina stabilita a livello provinciale; la somma residua eccedente tale offerta deve essere consegnata all’ordinario, che la destinerà ai fini stabiliti dal diritto.
Offerte occasionali alla parrocchia o alla diocesi per tutte le necessità della Chiesa o per finalità specifiche 35. Tali offerte, libere e spontanee, vengono date prevalentemente alle parrocchie e alle organizzazioni a esse collegate. «È ovvio che la propria concreta comunità di appartenenza ecclesiale sia spesso la prima destinataria del nostro dono, ma non si può dimenticare che ogni comunità vive entro la più vasta realtà della Chiesa particolare, la diocesi, di cui è cellula viva e da cui è garantita nella sua vitalità (cfr can. 1274 § 3), e che ogni Chiesa particolare è chiamata a esprimere fraterna solidarietà verso tutte le altre Chiese, particolarmente quelle più bisognose (ibidem), e a sostenere con il proprio apporto il centro visibile della comunione cattolica, cioè il Papa e gli organismi di cui egli si serve per il suo servizio universale di carità (cfr can. 1271)» (CEI, Sovvenire alle necessità della Chiesa, cit., n. 13).
Offerte per il sostentamento del clero 36. Queste offerte di antica tradizione, se corrisposte in denaro, sono attualmente deducibili, fino a euro 1.032,91, dal proprio reddito complessivo ai fini dell’IRPEF (cfr art. 46 della legge n. 222/1985 e art. 10 comma 1, lett. i, del dPR n. 917/1986, modificato con d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344), a condizione che siano indirizzate all’Istituto centrale per il sostentamento del clero nelle forme stabilite (conto corrente postale, bonifico bancario, versamento con carta di credito, consegna all’istituto diocesano per il sostentamento del clero). È bene inoltre ricordare che nell’ordinamento tributario italiano sono previste altre forme di deducibilità o detraibilità fiscale, che possono agevolare la disponibilità dei fedeli, e anche dei non praticanti, a contribuire con offerte liberali, pure in natura, per finalità ed enti rilevanti per la missione della Chiesa.
Offerte portate ai santuari 37. I pellegrini, recandosi nei santuari per un peculiare motivo di pietà, vi portano offerte come gesto di devozione e di amore alla Chiesa e ai fratelli in stato di necessità. Il Vescovo diocesano, competente per l’approvazione dello statuto del santuario (cfr can. 1232), determini nello statuto stesso, ovvero anno per anno all’atto dell’approvazione del rendiconto, come destinare la parte residua di offerte dopo aver provveduto alla manutenzione dell’edificio, all’esercizio del culto e al sostentamento del clero addetto. Ciò vale anche per i santuari affidati ai religiosi.
Offerte per finalità specifiche a istituti di vita consacrata, associazioni e altri enti 38. I fedeli danno volentieri offerte a istituti di vita consacrata, associazioni e altri enti ecclesiastici per finalità specifiche, specialmente se essi stessi sono impegnati di persona nelle attività e nelle opere da quelli promosse. Per quanto riguarda la raccolta di offerte mediante la forma della questua, si richiama il can. 1265 § 1: «Salvo il diritto dei religiosi mendicanti, si fa divieto a qualunque persona privata sia fisica sia giuridica di raccogliere denaro per qualunque fine o istituto pio o ecclesiastico, senza la licenza scritta del proprio ordinario e dell’ordinario del luogo». Si veda anche quanto disposto dalla delibera CEI n. 59: «Tutte le richieste di denaro e le pubbliche sottoscrizioni promosse da persone private, sia fisiche che giuridiche, chierici, membri degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica, associazioni, gruppi, movimenti, comitati, per scopi pii o caritativi, richiedono il permesso scritto del proprio ordinario e di quello del luogo in cui si effettua la raccolta. […] I religiosi mendicanti, nell’esercizio del diritto che solo ad essi è riconosciuto dal can. 1265 § 1, sono tenuti, al di fuori della diocesi del domicilio, a chiedere la licenza scritta all’ordinario del luogo in cui effettuano la questua e ad osservarne le disposizioni» (n. 5.1).
Donazioni, eredità e legati 39. La generosità e la sensibilità ecclesiale dei fedeli verso i fini caritativi trovano particolari forme di attuazione attraverso le donazioni, le eredità e i legati agli enti ecclesiastici. I fedeli hanno il diritto di lasciare i propri beni alla Chiesa sia con atto fra vivi sia con atto valevole in caso di morte. Qualora fossero state omesse le formalità previste dal diritto civile, gli eredi devono essere ammoniti circa l’obbligo di adempiere le volontà del testatore (cfr can. 1299 § 2). Le donazioni, le eredità e i legati intestati al “Vescovo” o al “Vescovo pro-tempore” o al “parroco” o al “parroco pro-tempore”, si intendono fatti, ai sensi del can. 1267 § 1, in favore rispettivamente dell’ente diocesi e dell’ente parrocchia. Una particolare attenzione dovrebbe essere riservata dai sacerdoti, nelle loro ultime volontà, al seminario, all’istituto diocesano per il sostentamento del clero nonché all’eventuale fondo diocesano di solidarietà per i sacerdoti anziani e malati.
Destinazione dell’otto per mille del gettito IRPEF 40. I cittadini contribuenti possono esprimere la loro partecipazione alle necessità della Chiesa cattolica anche indicandola, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, come destinataria della quota dell’otto per mille del gettito IRPEF, secondo le disposizioni dell’art. 47 della legge n. 222/1985. La predetta partecipazione può essere espressa, nelle modalità di legge, anche in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. La somma destinata alla Chiesa cattolica viene trasmessa alla CEI, che può erogarla soltanto «per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo» (art. 48 della legge n. 222/1985 e delibera CEI n. 57), secondo criteri determinati da specifici regolamenti, presentando annualmente il rendiconto della sua effettiva utilizzazione (cfr art. 44 della legge n. 222/1985).
Fonti di sovvenzione della diocesi 41. Un’attenzione particolare merita il problema delle risorse necessarie per la vita e le attività dell’ente diocesi. Non raramente avviene che taluni enti godano di mezzi cospicui, mentre la diocesi come tale stenta a trovare il minimo necessario per assicurare il sostentamento del Vescovo, il funzionamento della curia, l’esercizio delle fondamentali funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione della pastorale diocesana, i doveri di comunione e di perequazione verso le altre diocesi e verso la Santa Sede. Ciò non è indice di una Chiesa particolare ben ordinata. Occorre pertanto valorizzare tutte le fonti di sovvenzionamento dell’ente diocesi ammesse dall’ordinamento vigente. Le fonti di sovvenzione della diocesi si possono classificare nelle seguenti principali categorie: a) offerte dei fedeli; b) contributi da parrocchie, associazioni, istituti di vita consacrata e altri enti; c) contributi di solidarietà; d) assegnazioni dalla CEI per esigenze di culto della popolazione e interventi caritativi; e) tributi; f) tasse per atti amministrativi; g) redditi.
Offerte dei fedeli 42. Valgono in proposito le riflessioni svolte e le indicazioni date nella prima parte di questo capitolo: offerte in occasione della celebrazione di sacramenti e di sacramentali da parte del Vescovo; offerte finalizzate in giornate diocesane; offerte per la celebrazione di Ss. Messe binate e trinate, versate dai sacerdoti diocesani e dai religiosi parroci e vicari parrocchiali; offerte portate ai santuari e in parte devolute alla diocesi; donazioni, eredità o legati disposti in favore della diocesi.
Contributi da parrocchie, associazioni, istituti di vita consacrata e altri enti 43. I contributi diocesani costituiscono una forma di partecipazione alle spese della diocesi, necessaria in quanto le comunità locali, non potendo provvedere a tutte le attività pastorali, sentono la necessità di disporre di servizi a livello diocesano (ad esempio, per la formazione dei catechisti e degli operatori pastorali; per i corsi di preparazione al matrimonio). Tali contributi non rientrano nel sistema tributario canonico, ma hanno natura analoga alle offerte richieste e sono domandati dalla diocesi in base a un progetto preventivo, pastorale ed economico, che tiene conto proporzionalmente delle diverse necessità della Chiesa particolare ed è redatto dal consiglio diocesano per gli affari economici.
Contributi di solidarietà 44. I contributi di solidarietà possono sostenere il fondo comune diocesano, di cui al can. 1274 § 3, alimentandolo con le offerte liberamente versate dalle comunità con maggiori disponibilità economiche. A esso le comunità più indigenti, secondo determinate regole stabilite dal Vescovo, possono attingere le somme necessarie per svolgere una dignitosa attività pastorale.
Assegnazioni dalla CEI per esigenze di culto della popolazione e interventi caritativi 45. Ai sensi dell’art. 41 della legge n. 222/1985 e nell’ambito delle sole finalità previste dall’art. 48 della medesima legge, la CEI determina annualmente la destinazione delle somme ricevute dallo Stato quale quota dell’otto per mille del gettito IRPEF (cfr n. 40). Parte delle somme destinate alle esigenze di culto e pastorale della popolazione e agli interventi caritativi è assegnata alle diocesi italiane ed è affidata alla diretta gestione dei Vescovi diocesani, secondo i criteri (modo, misura, tempi, rendiconto) stabiliti dalla CEI. La parte restante di tali somme è affidata alla gestione della Presidenza della CEI.
Tributi 46. Le forme del sistema tributario canonico, espresse nel codice con vocaboli diversi, si riconducono a due figure giuridiche: a) tributi, imposti dall’autorità ecclesiastica alle persone sulle quali ha giurisdizione per le esigenze e spese di utilità generale; b) tasse, richieste dalla stessa autorità come rimborso per le spese di ufficio in occasione di una concessione o di un servizio richiesto dai singoli. a) Tributo ordinario per la vita della diocesi 47. Il Vescovo diocesano ha il diritto, uditi il consiglio diocesano per gli affari economici e il consiglio presbiterale, d’imporre alle persone giuridiche pubbliche soggette al suo governo un tributo non eccessivo e proporzionato ai redditi di ciascuna per le necessità della diocesi (cfr can. 1263). Il tributo è dovuto dalle parrocchie e dagli altri enti diocesani secondo l’aliquota fissata dal Vescovo, che ordinariamente non dovrebbe superare il 5%, su tutte le entrate, sia redditi in senso stretto sia offerte. Per gli istituti diocesani per il sostentamento del clero la base imponibile è costituita dal saldo netto della gestione annuale dell’istituto, intendendosi con questa espressione le somme destinate per il sostentamento del clero effettivamente registrate nel consuntivo dell’anno, e l’aliquota massima è del 5%. È preferibile che, per provvedere alle necessità del seminario, i Vescovi non impongano il tributo speciale previsto dal can. 264, ma destinino a esso le offerte raccolte in una particolare giornata diocesana ed eventualmente parte del tributo ordinario. b) Tributo straordinario 48. Il Vescovo, in caso di grave necessità, uditi il consiglio diocesano per gli affari economici e il consiglio presbiterale, può imporre un tributo straordinario e moderato alle persone fisiche e alle persone giuridiche, pubbliche e private, non soggette al suo governo (cfr can. 1263). Tasse per atti amministrativi 49. Le principali figure di tasse ecclesiastiche in vigore sono le seguenti: a) tasse di cancelleria (cosiddette tasse di curia), la cui determinazione spetta all’assemblea dei Vescovi della provincia e necessita dell’approvazione della Santa Sede (cfr can. 1264, 1°); b) tasse processuali: a livello diocesano, sono stabilite dal Vescovo (cfr can. 1649 § 1, 1°-3°). Per le tasse relative ai procedimenti davanti i tribunali regionali per le cause matrimoniali, ci si deve attenere alle disposizioni date dalla CEI; c) tasse in occasione di autorizzazioni rilasciate dal Vescovo o dall’ordinario del luogo per il compimento di atti di straordinaria amministrazione. La tassa è dovuta dalle persone giuridiche soggette alla giurisdizione del Vescovo diocesano per le autorizzazioni previste e con l’aliquota fissata dall’assemblea dei Vescovi della provincia, con l’approvazione della Santa Sede. Per gli istituti diocesani per il sostentamento del clero, se si tratta di acquisti a titolo gratuito, l’aliquota massima è del 15% del valore del bene, al netto delle spese e degli eventuali oneri.
Redditi 50. È bene che, per quanto possibile, la diocesi disponga, direttamente o per il tramite di enti collegati (opere diocesane, ecc.), di redditi fondiari, di capitale o derivanti dall’esercizio di attività considerate commerciali ai fini fiscali, quale risorsa integrativa delle offerte, dei tributi e dei contributi ordinari.
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