GOVERNO

  

Art. 41       Organizzazione

§1. Le relazioni tra le Consacrate sono caratterizzate da una fattiva collaborazione, da uno stile di dialogo e di accoglienza e da un profondo senso di corresponsabilità rispetto al carisma.

§2. L’Associazione ha un’organizzazione propria che favorisce la correttezza e la carità nei rapporti interpersonali, che è strumento valido per mantenere un clima di serenità e di reciproco rispetto, che conferisce unità agli intenti e maggior efficacia e continuità alle attività intraprese.

§3. Tale organizzazione è definita dal presente Progetto di Vita e dal Regolamento che raccoglie tutte le norme che, periodicamente, possono essere suscettibili di revisione ed aggiornamento.

 

Art. 42       Articolazione

§1. L’Associazione s’articola in Gruppi di vita fraterna, denominati Comunità Locali, parrocchiali e non, inseriti nell’azione pastorale dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno: tali Gruppi sono formati da Aspiranti e Laiche Consacrate.

§2. Le Aspiranti sono coloro che chiedono di essere ammesse nell’Associazione e che si formano in vista di tale obiettivo: si distinguono in Aspiranti in discernimento e Aspiranti professe.

§3. Le Laiche Consacrate sono coloro che, avendo percorso in modo valido l’iter formativo, hanno fatto ufficialmente la professione dei Consigli Evangelici secondo il presente Progetto di Vita: si distinguono in Laiche Consacrate temporanee e Laiche Consacrate perpetue.

§4. Le Laiche Consacrate temporanee e perpetue vivono come sorelle in Gruppi di vita fraterna in una casa della Comunità Locale, a totale disposizione dell’Associazione e che operano sia singolarmente che comunitariamente: esse alimentano e conservano profonda riconoscenza per la famiglia d’origine, disponendosi ad aiutarla nei momenti di bisogno.

§5. Tutte le Laiche Consacrate hanno pari dignità e uguali diritti e doveri, relativamente alla propria concreta situazione di vita, essendo vincolate dalla stessa forma di consacrazione.

 

Art. 43       Responsabile Generale

§1. L’Associazione ha una propria Responsabile, denominata Responsabile Generale, che s’impegna, a beneficio delle Consacrate e di tutta l’Associazione, sforzandosi di svolgere con gioia la propria missione.

§2. Poiché alla Responsabile Generale compete la delicata missione di promuovere la comunione, nel rispetto e nella stima di ognuna, le sono richiesti saggezza, riserbo, serenità di giudizio, equilibrio e spirito ecclesiale.

§3. La Responsabile Generale viene eletta a scrutinio segreto: con la maggioranza assoluta ai primi due turni, a maggioranza relativa dal terzo turno in poi.

§4. Sono eleggibili solamente le Laiche Consacrate perpetue.

§5. Hanno diritto di voto tutte le Laiche Consacrate perpetue e l’Assistente Ecclesiastico Generale.

§6. La Responsabile Generale può anche non essere la Responsabile Locale della Comunità in cui risiede.

§7. La Responsabile Generale rimane in carica quattro anni, rinnovabili per successivi mandati, senza limitazioni.

 

Art. 44       Compiti della Responsabile Generale

È compito della Responsabile Generale:

§1. garantire la fedeltà e l’autenticità del carisma;

§2. governare l’Associazione;

§3. guidare l’apostolato;

§4. convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;

§5. stabilire le iniziative di formazione associativa e spirituale;

§6. sostenere le Responsabili Locali e le loro Comunità;

§7. accompagnare le Aspiranti alla vita Consacrata nell’Associazione e ammetterle al Periodo di Discernimento dell’autenticità della vocazione;

§8. ammettere le Aspiranti in Discernimento al Periodo d’Iniziazione;

§9. ammettere alla professione temporanea o perpetua i membri dell’Associazione e prolungarne o abbreviarne il Periodo d’Iniziazione e della Sequela Temporanea;

§10. dispensare dagli impedimenti;

§11. dimettere una Laica Consacrata o un’Aspirante, per giusta causa;

§12. concedere l’indulto di abbandonare l’Associazione;

§13. presiedere, in occasione di elezioni, le operazioni di voto dando il proprio contributo affinché esse si svolgano in spirito di fraternità;

§14. compiere tutte le altre attività che per essa prevedono le Norme statutarie dell’Associazione.

 

Art. 45       Consiglio Direttivo

§1. Il Consiglio Direttivo è l'organismo che favorisce l'unità delle varie Comunità Locali e il collegamento con la Diocesi e i suoi organismi di partecipazione.

§2. Esso è composto dai membri di diritto e dalle Laiche Consacrate elette quali rappresentanti delle Comunità Locali, nel rispetto, quanto al numero ed alle modalità elettive, delle Norme statutarie dell’Associazione.

§3. Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo: la Responsabile Generale, l’Assistente Ecclesiastico Generale, le Responsabili Locali, gli Assistenti Ecclesiastici Locali.

§4. Sono membri rappresentanti delle Comunità Locali in seno al Consiglio Direttivo le Laiche Consacrate perpetue elette nelle Comunità di appartenenza in proporzione di una ogni cinque Laiche Consacrate, esclusa la Responsabile Locale e quella Generale eventualmente residente nella casa. Qualora le singole Comunità locali non siano composte da almeno cinque laiche consacrate, le medesime potranno accorparsi – beninteso solo ai fini dell’indicazione della rappresentante locale –, ad altre comunità locali viciniori sia quanto a collocazione geografica, sia quanto a comunanza spirituale e collaborativa, e, comunque, conformemente alle disposizioni all’uopo previste ed emanate dalla Responsabile Generale.

§5. Tra le Laiche Consacrate si eleggono una Segretaria e una Tesoriera.

§6. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni.

§7. Le Laiche Consacrate rappresentanti delle Comunità Locali in seno al Consiglio Direttivo rimangono in carica quattro anni, rinnovabili per un secondo quadriennio, ma non oltre, salvo casi particolari da sottoporre alla Responsabile Generale.

§8. Il Consiglio Direttivo è convocato, come minimo, quattro volte all’anno e comunque ogni qualvolta la Responsabile Generale o l’Assistente Ecclesiastico Generale lo ritengano opportuno, utile e necessario.

§9. Il Consiglio Direttivo ha la propria sede presso una Casa dell'Associazione, normalmente la Casa di Fondazione.

 

Art. 46       Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, per svolgere bene la propria missione di servizio, deve adempiere i seguenti compiti:

§1. riunirsi periodicamente;

§2. redigere ed approvare il Regolamento e sottoporlo periodicamente a revisione ed aggiornamento;

§3. verificare la vita dell’Associazione;

§4. esprimere il proprio parere nei casi previsti dal diritto proprio dell’Associazione;

§5. coadiuvare, con valore consultivo, la Responsabile Generale nella guida dell’Associazione;

§6. vagliare l’idoneità delle candidate alla vita nell’Associazione;

§7. verificare l’andamento economico dell’Associazione;

§8. proporre alla Responsabile Generale le spese straordinarie dell’Associazione;

§9. esaminare i casi relativi all’uscita e alle dimissioni;

§10. studiare le soluzioni per le eventuali particolari necessità dei membri.

 

Art. 47       Segretaria Generale

È compito della Segretaria Generale:

§1. redigere i Verbali del Consiglio Direttivo;

§2. registrare le attività e le iniziative;

§3. compilare gli inventari;

§4. conservare i documenti;

§5. compilare i registri per Discernimento, Iniziazione, Sequela temporanea e perpetua.

 

Art. 48       Tesoriera Generale

È compito della Tesoriera Generale:

§1. verificare i Bilanci delle Comunità Locali;

§2. verificare la Contabilità delle Comunità Locali;

§3. tenere la Contabilità dei beni dell’Associazione;

§4. presentare, annualmente, al Consiglio Direttivo il preventivo ed il consuntivo delle spese dell’Associazione.

 

Art. 49       Assistente Ecclesiastico Generale

§1. L’Assistente Ecclesiastico Generale – fatta eccezione per il primo, indicato e nominato in sede di stipula dell’atto costitutivo dell’Opera, nel rispetto delle modalità ivi previste –, dura in carica quattro anni rinnovabili senza limitazione. Decorso il predetto termine, l’Arcivescovo della Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno, su proposta della Responsabile Generale dell’Opera, nomina il suo successore.

§ 2. L’Assistente Ecclesiastico Generale ha il compito di: collaborare con la Responsabile Generale e con il Consiglio Direttivo per l’individuazione delle linee operative e pastorali dell’Associazione; garantire la piena ecclesialità dell’Associazione; mantenere i rapporti con l’Arcivescovo della Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno, con la Diocesi, con gli Assistenti Ecclesiastici Locali, con le Comunità Parrocchiali in cui operano le Comunità Locali.

 

Art. 50       Comunità Locale

§1. La Comunità Locale, composta da almeno tre Laiche Consacrate, è l'espressione della vitalità dell'Associazione.

§2. Normalmente la Comunità Locale ha la sua sede presso una casa di proprietà dell'Associazione, in cui è previsto che ci sia la Cappella con il Santissimo Sacramento per la preghiera e l’adorazione.

§3. La Costituzione di una nuova Comunità Locale spetta al Consiglio Direttivo, sentito il parere della Responsabile Generale.

 

Art. 51       Responsabile Locale

§1. Ogni Comunità Locale ha una propria Responsabile, denominata Responsabile Locale, che s’impegna a beneficio delle Consacrate e di tutta la Comunità, sforzandosi di svolgere con gioia la propria missione.

§2. La Responsabile Locale è una Consacrata dell'Associazione che ha fatto la professione perpetua.

§3. Nell’elezione della Responsabile Locale hanno diritto di voto tutte le Laiche Consacrate e le Aspiranti professe della Comunità Locale.

§4. La Responsabile Locale viene eletta a scrutinio segreto: a maggioranza assoluta per i primi due turni, a maggioranza relativa dal terzo turno in poi.

§5. La Responsabile Locale rimane in carica quattro anni e può essere rieletta per successivi mandati, senza limitazioni.

§6. In occasione di elezioni, la Responsabile Locale presiede le operazioni di voto dando il proprio contributo affinché esse si svolgano in spirito di fraternità.

 

Art. 52       Compiti della Responsabile Locale

È compito della Responsabile Locale:

§1. stendere annualmente una proposta di programmazione della partecipazione ai momenti di formazione e di servizio della Comunità Parrocchiale di appartenenza, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Famiglia e da comunicare successivamente, in forma definitiva al Consiglio Direttivo;

§2. verificare l’andamento dell’anno pastorale trascorso, alla luce delle direttive del Consiglio Pastorale parrocchiale;

§3. convocare e presiedere il Consiglio di Famiglia;

§4. trasmettere informazioni a tutte le Laiche Consacrate e alle Aspiranti della Comunità Locale;

§5. mantenere rapporti con le altre Comunità Locali e con la Responsabile Generale;

§6. accogliere le Aspiranti al Periodo di Discernimento e presentarle alla Responsabile Generale;

§7. provvedere, con opportune iniziative, agli eventuali finanziamenti per la gestione ordinaria della Comunità Locale;

§8. provvedere alla gestione straordinaria, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;

§9. ricevere proposte e ricorsi dalle Laiche Consacrate e dalle Aspiranti, deliberando in proposito, per quanto di competenza.

 

Art. 53       Consiglio di Famiglia

§1. La Comunità Locale si riunisce periodicamente a livello plenario, Laiche Consacrate ed Aspiranti, per formare il Consiglio di Famiglia.

§2. I compiti del Consiglio di Famiglia sono i seguenti: coadiuvare, con il proprio parere, la Responsabile nella guida della Comunità Locale; definire l’orario giornaliero e le norme di convivenza necessarie per l’ordine e il buon andamento della Casa; impegnarsi a periodiche riunioni per la programmazione dei momenti di fraternità, di preghiera, di formazione, d’impegno apostolico, di verifica e di riposo della Comunità Locale.

 

Art. 54       Segretaria Locale

§1. La Segretaria, eletta dal Consiglio di Famiglia tra le Laiche Consacrate, rimane in carica quattro anni e può essere rieletta per successivi mandati, senza limitazioni.

§2. Essa svolge le seguenti funzioni:

  1. coadiuva la Responsabile Locale nell’espletamento della propria attività direttiva;

  2. redige i Verbali delle Assemblee del Consiglio di Famiglia;

  3. registra le attività e le iniziative della Comunità Locale;

  4. cura la conservazione dei documenti della Comunità Locale;

  5. pone in esecuzione le delibere del Consiglio di Famiglia, svolgendo all’uopo le attività che il medesimo vorrà delegarle;

  6. cura e predispone la gestione dell’Archivio della Comunità Locale;

  7. svolge le ulteriori attività specificamente previste dallo Statuto dell’Associazione.

 

Art. 55       Tesoriera Locale

1. La Tesoriera, eletta dal Consiglio di Famiglia tra le Laiche Consacrate, rimane in carica quattro anni e può essere rieletta per successivi mandati, senza limitazioni.

2. Essa svolge le seguenti funzioni:

  1. provvede alle incombenze di cassa, erogando le somme necessarie all’attività della Comunità Locale;

  2. prepara ed elabora i bilanci della Comunità Locale;

  3. cura la tenuta della Contabilità della Comunità Locale;

  4. cura la compilazione degli inventari.

 

Art. 56       Assistente Ecclesiastico Locale

§1. L’Assistente Ecclesiastico Locale è il Parroco della Parrocchia della Comunità Locale e può far parte, con voto consultivo, del Consiglio di Famiglia.

§2. L’Assistente Ecclesiastico Locale svolge la funzione di collaboratore per le necessità della Comunità Locale.

§3. I compiti specifici dell’Assistente Ecclesiastico Locale sono definiti in accordo con la Responsabile Locale.

 

Art. 57       Comunione e Corresponsabilità

§1. Le Consacrate mantengono costanti rapporti con le Consacrate dell’Associazione che, per motivi particolari e transitori, non possono partecipare pienamente alla vita dell’Opera e con quelle che sono uscite o sono state dimesse dall’Associazione; le incoraggiano e le sostengono nella comunione fraterna e nella crescita spirituale.

§2. Ugualmente, le Consacrate mantengono legami di comunione, di fraternità e di collegamento con le altre comunità ecclesiali, parrocchiali e non, Movimenti, Associazioni, Gruppi ed Istituti di Vita Consacrata che partecipano alla comune vocazione della Chiesa salernitana.

§3. Tutte le Consacrate, qualsiasi ufficio esercitano in base ai carismi e ai ministeri distribuiti da Dio, si considerano umili serve affinché il corpo di cui sono membra cresca e diffonda il buon seme in tutto il mondo.

§4. Le Consacrate partecipano, con obbediente spirito di iniziativa, alle riunioni di programmazione, all'esecuzione e verifica delle varie attività dell’Associazione e alla scelta delle Responsabili.

§5. L’ammissione all’Associazione e la frequenza della stessa da parte delle Consacrate sono gratuite e non conseguono alcun diritto di retribuzione.

§6. Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito.

 

Art. 58       Patrimonio

§1. L’Associazione ha la possibilità di possedere beni mobili ed immobili propri, per servirsene ai fini apostolici, salvando sempre le disposizioni del Diritto Civile.

§2. Il Patrimonio dell’Opera è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa, a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati, da persone fisiche, da parte della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù e dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno.

§3. Per l’adempimento dei suoi compiti, l’Opera dispone delle seguenti entrate: contributi ed offerte della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù in Eboli, dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, delle Consacrate dell'Associazione, di enti e di privati; raccolte pubbliche, donazioni e lasciti; avanzi di amministrazione; proventi derivanti da redditi professionali, di lavoro o di pensione delle Laiche Consacrate.

§4. Coscienti degli oneri che la vita dell’Associazione e le varie attività apostoliche comportano, le Consacrate sentono l'esigenza di contribuire alle necessità dell'Associazione, costituendo una Cassa a livello generale e una a livello locale.

§5. I membri dell’Associazione che non lavorano concorrono, se nelle loro possibilità, alle necessità dell’Opera Marta e Maria con offerte liberali.

§6. I membri dell’Associazione che hanno una retribuzione da lavoro esterno all’Opera o da pensione s’impegnano a contribuire alle necessità dell’Opera versando nella Cassa tale reddito parzialmente o totalmente.

§7. Tutti i membri dell’Associazione, nel momento in cui viene a cessare l’appartenenza ad esso, non hanno a pretendere alcun tipo di rimborso o restituzione per quanto in antecedenza donato e/o versato.

§8. Ogni Comunità Locale provvede autonomamente al proprio finanziamento per sostenere le spese di gestione ordinaria.

 

Art. 59       Legale Rappresentante

§1. La Responsabile Generale è la Legale Rappresentante dell’Associazione e può compierne tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

§2. Per gli atti di straordinaria amministrazione, la Responsabile Generale deve essere in possesso del consenso del Consiglio Direttivo, nonché della licenza dell’Ordinario dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno per i casi per i quali essa è richiesta.

 

Art. 60       Scioglimento

§1. L’Opera ha durata illimitata e, comunque, condizionata alla presenza in essa di almeno due Laiche Consacrate.

§2. In caso di scioglimento dell’Opera per mancanza di membri o per gravi motivi evidenziati ed esaminati dalla Responsabile, a suo insindacabile giudizio e con l’autorizzazione dell’Ordinario Diocesano, i beni mobili ed immobili dell’Opera Marta e Maria diventano di proprietà dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, fatte salve eventuali specifiche intenzioni dell’offerente.

 

Art. 61      Collegio di Conciliazione

§1. Il Collegio di Conciliazione è costituito dalla Responsabile Generale, quale membro di diritto, che ne assume la presidenza, nonché da altri due componenti designati dal Consiglio Direttivo, con le modalità appositamente previste dallo Statuto dell’Associazione.

§2. Esso si propone di dirimere i contrasti eventualmente insorti tra le Laiche Consacrate o tra queste e l’Opera stessa, nonché di decidere sui ricorsi eventualmente proposti dalle Aspiranti.

§3. Le decisioni del Collegio sono vincolanti per le parti ed inappellabili.

Realizzato da Sabato Bufano - Informa s.a.s. - Tel. 0828620029
© 2006 Parrocchia Sacro Cuore di Gesù - Eboli (SA)