FORMAZIONE

 

Art. 31       Requisiti per l’Ammissione

§1. Possono essere ammesse all’Associazione tutte le donne di fede cattolica, di qualsiasi condizione sociale e culturale che: sono idonee a compiere le opere dell’Associazione; hanno retta intenzione e sincero desiderio di raggiungere la perfetta carità; vogliono consacrare la propria vita a Gesù Buon Pastore e Capo della Chiesa con la professione dei Consigli Evangelici e dedicando stabilmente la propria vita all’apostolato; sono illuminate da una profonda consapevolezza delle esigenze del Regno di Dio e dell’attuale società.

§2. Per essere ammesse all’Associazione si richiede: la vocazione divina; una scelta libera, motivata e progressivamente maturata sotto l'azione dello Spirito Santo; un serio discernimento vissuto sotto la guida del Direttore spirituale; un confronto personale con la Responsabile Generale dell’Associazione; l’immunità da malattie costituzionali che impediscono l’assunzione degli obblighi dell’Associazione; la disponibilità di tempo e la libertà per dedicarsi alla vita dell’Associazione; l’espletamento valido dell’itinerario formativo.

§3. Anche le ammalate o le invalide possono avere un posto e una missione nell'Associazione.

 

Art. 32       Impedimenti all’Ammissione

Non sono validamente ammesse al discernimento e all’iniziazione le donne che:

§1. non hanno l’età legittima, cioè che sono minorenni;

§2. sono legate attualmente da un vincolo sacro a qualche Istituto di vita consacrata o sono incorporate in una Società di vita apostolica;

§3. sono sposate, durante il matrimonio;

§4. hanno nascosto di essere state incorporate in un Istituto di Vita Consacrata o in una Società di Vita apostolica;

§5. potrebbero essere condannate a causa di un delitto grave commesso, di cui sono state o possono essere accusate.

§6. La dispensa dagli impedimenti di cui ai paragrafi 1, 4 e 5, è di competenza della Responsabile Generale; mentre quella di cui ai paragrafi 2 e 3 è riservata all’Ordinario Diocesano.

 

Art. 33       Aspirante alla Vita Consacrata

§1. La formazione dell’Aspirante alla Vita Consacrata nell’Associazione tende a favorire lo sviluppo integrale e unitario della persona, cercando di conciliare in essa natura e grazia, contemplazione e azione apostolica, talenti e limiti, tutto in vista della consacrazione secolare e del fine apostolico che esigono capacità di sintesi e competenza, tanto delle cose divine che umane.

§2. Le Aspiranti alla vita nell’Associazione sanno di essere le prime e principali responsabili del proprio cammino di formazione.

§3. Convinte che la formazione richiede docilità allo Spirito Santo, le Aspiranti danno la massima importanza alla vita di preghiera e alla Direzione spirituale.

 

Art. 34 Aspirante in Discernimento

§1. La fecondità della vita e la stabilità dell’Associazione dipendono molto da un’accurata valutazione dell’Aspirante, pertanto è utile per essa una Prova Iniziale, denominata Periodo di Discernimento.

§2. L’Aspirante alla vita nell’Associazione che ha raggiunto, secondo il parere di una qualsiasi Laica Consacrata, un adeguato grado di maturità, può chiedere alla Responsabile Locale l’Ammissione al Periodo di Discernimento.

§3. Con l’accoglienza della richiesta di ammissione da parte della Responsabile Generale, l’Aspirante alla vita nell’Associazione diventa Aspirante in Discernimento.

§4. Se l’Aspirante alla Vita Consacrata, con il parere favorevole della Responsabile Generale, decide di entrare nell'Associazione, deve presentare per iscritto una domanda d’ammissione al Periodo di Discernimento, con cui esprime la volontà di verificare l’autenticità della propria vocazione all’interno dell’Associazione.

§5. Ordinariamente, il Periodo di Discernimento ha una durata di due anni, ma per giusti motivi e tenendo conto della preparazione e della maturità dell'interessata, tale periodo può essere abbreviato o prolungato secondo la prudente valutazione della Responsabile Generale.

§6. L’Aspirante in Discernimento, assume i seguenti impegni: si rende disponibile, con libertà interiore, all’azione dello Spirito Santo per verificare e discernere l’autenticità della propria vocazione; assimila gradualmente la vocazione di speciale consacrazione secolare all’interno della Chiesa diocesana secondo lo spirito del presente Progetto di Vita.

§7. L’Aspirante in Discernimento accetta un adeguato programma di formazione che consiste in un itinerario di approfondimento dei seguenti temi: la vita consacrata in generale; la vita consacrata secolare in particolare; la spiritualità diocesana; la conoscenza della storia e dell’esperienza dell’Associazione.

§8. Il programma di discernimento, personalizzato e definito dalla Responsabile Locale o Generale, comprende inoltre: l’impegno a vivere il programma di vita spirituale e di vita apostolica; l’approfondimento della vita di fede; l’intensificazione della vita di preghiera; la frequente direzione spirituale; l’esperienza di vita comunitaria parrocchiale/diocesana; lo studio del presente Progetto di Vita, del Regolamento e dello Statuto; la partecipazione alla vita della Comunità Locale di appartenenza.

§9. La Responsabile Generale (o la Responsabile Locale delegata) può essere coadiuvata da un membro della Comunità Locale di cui l’Aspirante in discernimento fa parte e che si distingue per prudenza, carità e pietà, così da poter degnamente assolvere la sua delicata missione educativa.

§10. Il Rito di Accoglienza dell’Aspirante al Discernimento si svolge riservatamente in una Casa dell’Associazione.

§11. La formula di Accoglienza per l’ammissione al discernimento è contenuta nel rituale dell'Associazione.

§12. Il rito è presieduto dalla Responsabile Generale.

§13. L’Accoglienza al Periodo di Discernimento riveste un carattere di festa per tutta l’Associazione.

§14. Il nome di ciascuna Aspirante in Discernimento viene scritto, con i relativi dati anagrafici, in un apposito registro custodito riservatamente presso la Casa Generale di fondazione.

§15. In occasione del Rito d’Accoglienza, sullo stesso registro, i nuovi membri convalidano con la propria firma, l'avvenuto ingresso nel Periodo di Discernimento.

 

Art. 35       Aspirante professa

§1. Al termine del Periodo di Discernimento, l’Aspirante si confronta con la Responsabile Generale circa la decisione di professare riservatamente i Consigli Evangelici nell’Associazione.

§2. Se l’Aspirante in Discernimento, con il parere favorevole della Responsabile Generale, decide di entrare nell'Associazione, deve presentare per iscritto una domanda d’ammissione al Periodo d’Iniziazione, o della prima incorporazione riservata, con cui esprime la volontà di vivere secondo il presente Progetto di Vita.

§3. Il Periodo d’Iniziazione ha la funzione di far: prendere meglio coscienza all’Aspirante alla consacrazione laicale nell’Associazione della propria divina vocazione; sperimentare più direttamente lo stile di vita dell’Associazione; assimilare lo spirito del Progetto di Vita e del Regolamento; verificare l’idoneità dell’Aspirante e le sue reali intenzioni.

§4. Ordinariamente, il Periodo d’Iniziazione ha una durata di due anni, ma per giusti motivi e tenendo conto della preparazione e maturità dell'interessata, tale periodo può essere abbreviato o prolungato secondo la prudente valutazione della Responsabile Generale.

§5. Il tempo del Periodo d’Iniziazione si computa dal momento della professione temporanea riservata.

§6. Il Periodo d’Iniziazione è reso invalido, così da doversi nuovamente ricominciare, quando l’Aspirante professa: è dimessa dalla Responsabile Generale; si è ritirata spontaneamente; ha interrotto, senza giusti motivi, i rapporti con l’Associazione; ha trascurato, senza giustificazione, gli obblighi della formazione del Periodo d’Iniziazione.

§7. La Responsabile Generale, per giusta causa, può dispensare dall’interruzione.

§8. La professione temporanea riservata è l'atto con cui le Aspiranti consacrano la propria vita per un determinato periodo, ordinariamente sei mesi, rinnovando la consacrazione battesimale e impegnandosi a viverla, rimanendo in famiglia o da sole, secondo la spiritualità dell’Associazione.

§9. L’Aspirante che professa temporaneamente e riservatamente nell’Opera è chiamata Aspirante professa.

§10. La professione temporanea riservata inserisce le Aspiranti nell’Associazione solo per un periodo determinato nell’Opera.

§11. La Responsabile Generale, prima di esprimersi sulla decisione di accogliere o meno l’Aspirante in Discernimento nel periodo d’Iniziazione, si avvale del parere del Consiglio Direttivo.

§12. La Responsabile della Formazione delle Aspiranti durante il Periodo d’Iniziazione è la Responsabile Generale che può delegare a svolgere tale mansione una Responsabile Locale.

§13. La Responsabile Generale (o la Responsabile Locale delegata) può essere coadiuvata da un membro della Comunità Locale di cui l’Aspirante professa fa parte e che si distingue per prudenza, carità e pietà, così da poter degnamente assolvere la sua delicata missione educativa.

§14. Il rito si svolge riservatamente in una Casa dell'Associazione.

§15. La formula di consacrazione con la professione temporanea riservata di castità, povertà, obbedienza è contenuta nel rituale dell'Associazione.

§16. Il rito è presieduto dalla Responsabile Generale.

§17. La professione temporanea riservata riveste un carattere di festa per tutta l’Associazione.

§18. Il nome di ciascuna Aspirante professa, con i relativi dati anagrafici, viene scritto in un apposito registro custodito riservatamente presso la Casa Generale di fondazione.

§19. In occasione del Rito della professione, sullo stesso registro, i nuovi membri convalidano, con la propria firma, l'avvenuta prima incorporazione riservata nell'Associazione o il suo rinnovo.

 

Art. 36       Laica Consacrata temporanea

§1. Al termine del Periodo d’Iniziazione, l’Aspirante professa si confronta con la Responsabile Generale circa l’eventuale decisione di professare temporaneamente e ufficialmente nell’Associazione.

§2. Se l’Aspirante professa, con il parere favorevole della Responsabile Generale, decide di entrare ufficialmente nell'Associazione, deve: presentare per iscritto una domanda d’ammissione al Periodo della Sequela Temporanea, o della prima incorporazione ufficiale, con cui esprime la volontà di vivere secondo il presente Progetto di Vita; una relazione scritta sull’andamento del proprio cammino formativo, da custodire riservatamente presso la Casa Generale di fondazione.

§3. La Responsabile Generale, prima di esprimersi sulla decisione di accogliere o meno l’Aspirante alla sequela temporanea, si avvale del parere del Consiglio Direttivo.

§4. Ordinariamente, il Periodo di Sequela temporanea ha una durata di sei anni ma, per giusti motivi e tenendo conto della preparazione e maturità dell'interessata, tale periodo può essere abbreviato o prolungato secondo la prudente valutazione della Responsabile Generale.

§5. La professione della sequela temporanea è l'atto con cui le interessate consacrano la propria vita, per un periodo di un anno, rinnovando la consacrazione battesimale e impegnandosi a viverla, secondo la spiritualità diocesana, in fraternità residenziale in una Comunità Locale dell’Associazione.

§6. Colei che professa temporaneamente e ufficialmente nell’Opera è chiamata Laica Consacrata temporanea.

§7. La professione della sequela temporanea conferma l’incorporazione delle interessate nell’Associazione solo per un periodo determinato.

§8. Il rito si svolge in una Casa dell'Associazione o in una Chiesa Parrocchiale durante la Santa Messa con maggior concorso di fedeli, in una solennità da stabilirsi.

§9. La formula di consacrazione con la professione della sequela temporanea di castità, povertà, obbedienza è contenuta nel rituale dell’Associazione.

§10. Il Rito della professione della sequela temporanea è presieduto dalla Responsabile Generale.

§11. La professione ufficiale e temporanea riveste un carattere di festa per tutta l’Associazione e per la Comunità parrocchiale di appartenenza.

§12. Il nome di ciascuna Laica Consacrata temporanea, con i relativi dati anagrafici, viene scritto in un apposito registro custodito presso la Casa Generale di fondazione.

§13. Sullo stesso registro essa convalida, con la propria firma, l'avvenuta prima incorporazione ufficiale nell'Associazione o il suo rinnovo.

 

Art. 37       Laica Consacrata perpetua

§1. Al termine del Periodo di Sequela temporanea, la Laica Consacrata si confronta con la Responsabile Generale circa la decisione di professare in modo perpetuo nell’Associazione.

§2. Se la Laica Consacrata temporanea, con il parere favorevole della Responsabile Generale, decide di entrare definitivamente nell'Associazione, deve: presentare per iscritto una domanda d’ammissione al Periodo della Sequela perpetua, con cui esprime la volontà di consacrare tutta la propria vita a Cristo Gesù nell’Associazione, secondo il diritto proprio dell’Associazione; una relazione scritta sull’andamento del proprio cammino formativo, da custodire riservatamente presso la Casa Generale di fondazione.

§3. La Responsabile Generale, prima di esprimersi sulla decisione di accogliere o meno alla Professione perpetua la Laica Consacrata temporanea, si avvale del parere del Consiglio Direttivo.

§4. La professione perpetua è l'atto con cui le Laiche Consacrate temporanee consacrano definitivamente la propria vita, rinnovando la consacrazione battesimale e impegnandosi a viverla, secondo la spiritualità diocesana, in una Comunità Locale dell’Associazione.

§5. La professione perpetua inserisce le Laiche Consacrate nell’Associazione per tutta la loro vita.

§6. Colei che fa la professione perpetua nell’Opera è chiamata Laica Consacrata perpetua.

§7. La Laica Consacrata perpetua rinnova annualmente gli impegni della consacrazione.

§8. Il rito della professione perpetua si svolge nella Chiesa Parrocchiale o nella Chiesa Cattedrale, possibilmente alla presenza dell’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno.

§9. La formula della professione perpetua di castità, povertà, obbedienza è contenuta nel rituale dell’Associazione.

§10. Il Rito è presieduto dalla Responsabile Generale.

§11. La professione perpetua riveste un carattere di festa per tutta l'Associazione, per la Chiesa parrocchiale e diocesana.

§12. Il nome di ciascuna Laica Consacrata perpetua, con i relativi dati anagrafici, viene scritto in un apposito registro custodito presso la Casa Generale di fondazione.

§13. Sullo stesso registro essa convalida, con la propria firma, l'avvenuta incorporazione perpetua nell'Associazione.

 

Art. 38       Formazione permanente

§1. Consapevole dell'esigenza della formazione permanente, ogni Laica Consacrata perpetua: sviluppa le proprie doti umane per poter assolvere sempre meglio le responsabilità ecclesiali, professionali e civili affidatele; matura la propria fede e carità crescendo nell'unione con Dio, per rendere la propria vita più evangelica e più consona al carisma specifico della collaborazione all’azione pastorale della comunità parrocchiale e diocesana; dedica tempo alla riflessione, allo studio e all’approfondimento della Sacra Scrittura, della dottrina della Chiesa e della conoscenza della vita diocesana; si qualifica in funzione dell'apostolato e del servizio a cui è chiamata.

§2. Le Laiche Consacrate perpetue accolgono tutte le occasioni per approfondire la propria formazione spirituale e apostolica, secondo le direttive dell'Associazione, partecipando agli incontri che si realizzano nell’Associazione stessa, nella comunità parrocchiale e in Diocesi.

§3. La responsabilità della formazione permanente è affidata a un'équipe diocesana che elabora progetti formativi valorizzando le strutture esistenti nella Chiesa salernitana e nazionale (Istituto Superiore di Scienze religiose, Convegno pastorale diocesano, Corsi di aggiornamento, Settimane di Studi, Corsi di Esercizi, ed altro).

§4. Chiamate a essere testimoni in vari ambienti, le Laiche Consacrate perpetue cercano di curare l'aggiornamento e la competenza professionale e di conoscere e approfondire i problemi sociali, morali e culturali della realtà in cui vivono.

 

Art. 39       Uscita

§1. Le Aspiranti in Discernimento, in qualsiasi momento, possono uscire dall’Opera dopo essersi confrontate personalmente con la Responsabile Generale.

§2. Le Aspiranti professe e le Laiche Consacrate temporanee, alla scadenza dell’impegno assunto, sono libere di rinnovare o meno la professione.

§3. Le Aspiranti professe e le Laiche Consacrate temporanee che non intendano rinnovare la professione esprimono per iscritto tale intenzione alla Responsabile Generale, possibilmente almeno un mese prima della scadenza dell’impegno assunto.

§4. L’Aspirante o la Laica Consacrata che riconosce di non essere chiamata a rimanere nell’Associazione conclude il proprio cammino di formazione conservando un clima di comunione e di fraternità con i membri dell’Associazione.

 

Art. 40       Dimissioni

§1. Si devono ritenere dimesseipso facto” dall’Associazione le Laiche Consacrate e le Aspiranti che:

a) hanno in modo notorio abbandonato la fede cattolica; hanno contratto matrimonio o ad esso hanno attentato, anche solo civilmente;

b) non hanno partecipato alla vita dell’Associazione, senza offrire giustificazione alcuna alla legittima Responsabile.

§2. In questi casi la Responsabile Generale, raccolte le prove, emette la dichiarazione del fatto, affinché la dimissione consti giuridicamente, e sia sancita secondo le modalità previste dallo Statuto dell’Associazione.

§3. Inoltre, un membro può essere dimesso dalla Responsabile Generale anche per le cause seguenti, purché siano gravi, esterne, imputabili e comprovate giuridicamente: negligenza abituale nell’assolvere gli obblighi della propria consacrazione; ripetute violazioni dei vincoli sacri contratti con la professione dei Consigli Evangelici; disobbedienza ostinata alle legittime disposizioni delle Responsabili in materia grave; grave scandalo derivato da un comportamento colpevole; ostinato appoggio o propaganda di dottrine condannate dal Magistero della Chiesa; adesione pubblica a ideologie inficiate di materialismo o di ateismo.

§4. Ancora, un membro viene dimesso, incorrendo in questo caso nella scomunica latae sententiae, quando:

a) commette un omicidio;

b) rapisce o detiene con violenza o frode una persona o la mutila o la ferisce gravemente;

c) procura l’aborto, ottenendone l’effetto.

§5. L’autorità competente per le dimissioni delle Laiche Consacrate temporanee o perpetue è il Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste dallo Statuto dell’Associazione, il quale ha anche la facoltà di concedere agli stessi membri, con le modalità stabilite dallo Statuto dell’Associazione, “l’indulto di abbandonare l’Associazione”.

§6. L’indulto di lasciare l’Associazione, una volta legittimamente concesso e notificato alla Laica Consacrata o all’Aspirante temporanea, se da lei non rifiutato all’atto della notificazione, comporta, per il diritto stesso, la dispensa dai voti, come pure da tutti gli obblighi derivanti dalla professione.

§7. Il membro, prima che venga emesso il decreto di dimissioni, ha diritto di esporre le proprie ragioni che saranno attentamente vagliate dalla Responsabile Generale e sottoposte al parere del Consiglio Direttivo.

§8. L’abbandono dell’Associazione, per qualsiasi motivo avvenga, non dà titolo a chiedere la restituzione dei proventi messi in comune o di quelli ottenuti con la propria attività.

§9. L’Associazione, in spirito di carità, s’impegna ad aiutare la sorella uscente nelle sue prime necessità.

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