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Art. 24 SCIOGLIMENTO 1. L’Opera, così come anche le Comunità Locali della medesima, possono essere sciolte verificandosi la condizione di cui all’art. 1, ult. c., nonché nel rispetto delle modalità previste dai precedenti artt. 9, 2° c., lett. z) e 18, 2° c., lett. m), sentito l’Arcivescovo Metropolita di Salerno–Campagna-Acerno. 2. Verificandosi l’eventualità del precedente comma, l’intero patrimonio immobiliare e mobiliare dell’Opera dovrà essere devoluto all’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno. 3. In ogni caso, dovranno essere in primo luogo rispettate le volontà dei donatori dei beni facenti parte del patrimonio complessivo dell’Opera ed i diritti legittimamente acquisiti.
Art. 25 NORME DI RINVIO 1. Per quanto non contemplato nel presente Statuto sono applicabili le Norme vigenti del Diritto Canonico nonché, per quanto di ragione, del Diritto Civile.
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