Art. 23

IL COLLEGIO DI CONCILIAZIONE

1. Il Collegio di Conciliazione è costituito dalla Responsabile Generale, quale membro di diritto, che ne assume la presidenza, nonché da altri due componenti designati dal Consiglio Direttivo conformemente all’art. 9, c. 2°, lett. v) del presente Statuto.

2. Esso si propone di dirimere i contrasti eventualmente insorti tra le Laiche Consacrate o tra queste e l’Opera stessa, nonché di decidere sui ricorsi eventualmente proposti dalle Aspiranti.

3. Le decisioni del Collegio sono vincolanti per le parti ed inappellabili.

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