Art. 17

GLI ORGANI LOCALI

1. L’Opera, oltre ad essere composta di Organi centrali, che rappresentano la propria struttura costitutiva, risulta, altresì, rappresentata da Organi locali, i quali, frutto della ricchezza spirituale e della felice espressione dei carismi dell’Associazione, ne identificano il più capillare sviluppo territoriale.

2. Costituiscono, pertanto, gli Organi Locali dell’Opera:

  1. Il Consiglio di Famiglia;

  2. l’Assistente Ecclesiastico Locale;

  3. La Responsabile Locale.

 

Art. 18

IL CONSIGLIO DI FAMIGLIA

1. Il Consiglio di Famiglia, composto dalle Aspiranti e dalle Laiche Consacrate operanti nell’ambito della Comunità, nonché dall’Assistente Locale, con voto consultivo, è presieduto dalla Responsabile Locale.

2. Il Consiglio:

  1. elegge la Responsabile Locale a maggioranza assoluta per le prime due votazioni, ed a maggioranza relativa dalla terza votazione;

  2. fissa le principali norme regolamentari relative all’ordine ed al buon andamento della Casa;

  3. predispone, nel rispetto del carisma dell’Associazione e delle direttive stabilite dal Consiglio Direttivo, conformemente all’art. 9, 2° c., lett. i) del presente Statuto, le scelte programmatiche riguardo ai compiti ed alle attività che i membri della Comunità devono svolgere nell’ambito territoriale ove essa è chiamata ad operare, deliberando sulla proposta di programmazione annuale avanzata dalla Responsabile Locale;

  4. programma periodicamente i momenti di fraternità, di preghiera, di formazione, di impegno apostolico, di verifica dell’attività svolta, e di riposo dei membri della Comunità Locale;

  5. favorisce il necessario coordinamento tra la Comunità Locale e le realtà parrocchiali che insistono sul territorio, curando di realizzare una proficua collaborazione con le altre organizzazioni ecclesiali locali;

  6. nomina, autonomamente o, verificandosi l’eventualità di cui al precedente art. 9, 1° c., lett. b), riunita agli altri Consigli di Famiglia, le rappresentanti della Comunità nel Consiglio Direttivo dell’Opera;

  7. delibera sull’opportunità del compimento di atti di straordinaria amministrazione, curando di sollecitare il Consiglio Direttivo per la definitiva approvazione, conformemente al disposto di cui all’art. 9, c. 2°, lett. p) del presente Statuto;

  8. approva, entro il mese di gennaio di ogni anno, il bilancio di previsione dell’anno in corso ed il bilancio consuntivo dell’anno precedente, che invia prontamente al Consiglio Direttivo;

  9. elegge, tra le Laiche Consacrate della Comunità, la Segretaria Locale e la Tesoriera Locale;

  10. delibera, su proposta della Responsabile Locale, sull’eventualità di approvare le dimissioni ipso facto delle Professe, verificandosi le condizioni di cui all’art. 7, c. 4°, del presente Statuto, riferendo al Consiglio Direttivo per i provvedimenti di cui all’art. 9, c. 2°, lett. n);

  11. delibera, per l’insorgenza di gravi motivi, nonché per il verificarsi dell’eventualità prevista all’art. 1, ult. c., e, comunque, sempre a maggioranza assoluta delle Professe, lo scioglimento della Comunità Locale, che propone successivamente al Consiglio Direttivo conformemente all’art. 9, c. 2°, lett. z) del presente Statuto.

 

Art. 19

L’ASSISTENTE ECCLESIASTICO LOCALE

1. La funzione di Assistente Ecclesiastico Locale viene assunta dal Parroco pro-tempore della Parrocchia della Comunità Locale e fa parte, con voto consultivo, del Consiglio di Famiglia e del Consiglio Direttivo dell’Opera.

2. L’Assistente Ecclesiastico Locale svolge la funzione di collaboratore per le necessità della Comunità Locale dell’Opera.

3. I compiti specifici dell’Assistente Ecclesiastico Locale sono definiti in accordo con la Responsabile Locale.

 

Art. 20

LA RESPONSABILE LOCALE

1. La Responsabile Locale viene eletta dalle Aspiranti e dalle Laiche Consacrate della Comunità a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta per i primi due turni ed a maggioranza relativa dal terzo turno in poi.

2. Essa viene eletta tra le Laiche Consacrate perpetue, e dura in carica quattro anni, con possibilità di rielezione per successivi mandati senza limitazione.

3. La Responsabile Locale:

  1. dirige e presiede la Comunità Locale, rappresentandola in sede di Consiglio Direttivo;

  2. cura l’elaborazione di una proposta programmatica annuale relativa alla partecipazione della Comunità Locale ai momenti di formazione e di servizio della Comunità parrocchiale di appartenenza, sottoponendola all’approvazione del Consiglio di Famiglia, e, successivamente, all’attenzione del Consiglio Direttivo;

  3. convoca e presiede il Consiglio di Famiglia;

  4. mantiene i rapporti con le altre Comunità locali e con la Responsabile Generale dell’Opera;

  5. accoglie le Aspiranti al Periodo di Discernimento, presentandole alla Responsabile Generale dell’Opera;

  6. provvede, con le opportune iniziative, ad incentivare il finanziamento della Comunità Locale, nonché a porre i necessari atti di straordinaria amministrazione, previa approvazioni, ex art. 18, c. 2°, lett. g), del Consiglio di Famiglia, nonché, ai sensi dell’art. 9, c. 2°, lett. p), del Consiglio Direttivo dell’Opera;

  7. riceve ed istruisce le proposte e gli eventuali ricorsi inoltrati dalle Laiche consacrate e dalle Aspiranti, riferendo in proposito al Consiglio Direttivo per i provvedimenti di cui al precedente art. 9, c. 2°, lett. o);

  8. propone al Consiglio di Famiglia l’approvazione delle dimissioni ipso facto delle Professe, verificandosi le condizioni di cui all’art. 7, 4° c., del presente Statuto.

 

Art. 21

LA SEGRETARIA LOCALE

1. La Segretaria Locale, eletta dal Consiglio di Famiglia tra le Laiche Consacrate, rimane in carica quattro anni e può essere rieletta per successivi mandati, senza limitazioni.

2. Essa svolge le seguenti funzioni:

  1. coadiuva la Responsabile Locale nell’espletamento della propria attività direttiva;

  2. redige i Verbali delle Assemblee del Consiglio di Famiglia;

  3. registra le attività e le iniziative della Comunità Locale;

  4. cura la conservazione dei documenti della Comunità Locale;

  5. pone in esecuzione le delibere rese del Consiglio di Famiglia, svolgendo all’uopo le attività che il medesimo vorrà delegarle;

  6. cura e predispone la gestione dell’Archivio della Comunità Locale;

  7. svolge, conformemente ad apposito mandato conferitole dalla Responsabile Locale, le opportune indagini in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 7, 3° c., del presente Statuto, art. 18, c. 2°, lett. l), ult. parte del presente Statuto;

  8. svolge, conformemente ad apposito mandato conferitole dalla Responsabile Locale, le opportune indagini in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 7, 4° c., del presente Statuto, e relazione alla medesima in ordine all’opportunità delle dimissioni ipso facto che ne derivano.

 

Art. 22

LA TESORIERA LOCALE

1. La Tesoriera Locale, eletta dal Consiglio di Famiglia tra le Laiche Consacrate, rimane in carica quattro anni e può essere rieletta per successivi mandati, senza limitazioni.

2. Essa svolge le seguenti funzioni:

  1. provvede alle incombenze di cassa, erogando le somme necessarie all’attività della Comunità Locale;

  2. prepara ed elabora i bilanci della Comunità Locale;

  3. cura la tenuta della Contabilità della Comunità Locale;

  4. cura la compilazione degli inventari.

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