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Art. 17
GLI ORGANI LOCALI
1. L’Opera, oltre ad essere
composta di Organi centrali, che rappresentano la propria struttura costitutiva,
risulta, altresì, rappresentata da Organi locali, i quali, frutto della
ricchezza spirituale e della felice espressione dei carismi dell’Associazione,
ne identificano il più capillare sviluppo territoriale.
2. Costituiscono, pertanto, gli
Organi Locali dell’Opera:
-
Il Consiglio di Famiglia;
-
l’Assistente Ecclesiastico
Locale;
-
La Responsabile Locale.
Art. 18
IL CONSIGLIO DI FAMIGLIA
1. Il Consiglio di Famiglia,
composto dalle Aspiranti e dalle Laiche Consacrate operanti nell’ambito della
Comunità, nonché dall’Assistente Locale, con voto consultivo, è presieduto dalla
Responsabile Locale.
2. Il Consiglio:
-
elegge la Responsabile Locale
a maggioranza assoluta per le prime due votazioni, ed a maggioranza relativa
dalla terza votazione;
-
fissa le principali norme
regolamentari relative all’ordine ed al buon andamento della Casa;
-
predispone, nel rispetto del
carisma dell’Associazione e delle direttive stabilite dal Consiglio
Direttivo, conformemente all’art. 9, 2° c., lett. i) del presente Statuto,
le scelte programmatiche riguardo ai compiti ed alle attività che i membri
della Comunità devono svolgere nell’ambito territoriale ove essa è chiamata
ad operare, deliberando sulla proposta di programmazione annuale avanzata
dalla Responsabile Locale;
-
programma periodicamente i
momenti di fraternità, di preghiera, di formazione, di impegno apostolico,
di verifica dell’attività svolta, e di riposo dei membri della Comunità
Locale;
-
favorisce il necessario
coordinamento tra la Comunità Locale e le realtà parrocchiali che insistono
sul territorio, curando di realizzare una proficua collaborazione con le
altre organizzazioni ecclesiali locali;
-
nomina, autonomamente o,
verificandosi l’eventualità di cui al precedente art. 9, 1° c., lett. b),
riunita agli altri Consigli di Famiglia, le rappresentanti della
Comunità nel Consiglio Direttivo dell’Opera;
-
delibera sull’opportunità del
compimento di atti di straordinaria amministrazione, curando di sollecitare
il Consiglio Direttivo per la definitiva approvazione, conformemente al
disposto di cui all’art. 9, c. 2°, lett. p) del presente Statuto;
-
approva, entro il mese di
gennaio di ogni anno, il bilancio di previsione dell’anno in corso ed il
bilancio consuntivo dell’anno precedente, che invia prontamente al Consiglio
Direttivo;
-
elegge, tra le Laiche
Consacrate della Comunità, la Segretaria Locale e la Tesoriera Locale;
-
delibera, su proposta della
Responsabile Locale, sull’eventualità di approvare le dimissioni ipso
facto delle Professe, verificandosi le condizioni di cui all’art. 7, c.
4°, del presente Statuto, riferendo al Consiglio Direttivo per i
provvedimenti di cui all’art. 9, c. 2°, lett. n);
-
delibera, per l’insorgenza di
gravi motivi, nonché per il verificarsi dell’eventualità prevista all’art.
1, ult. c., e, comunque, sempre a maggioranza assoluta delle Professe, lo
scioglimento della Comunità Locale, che propone successivamente al Consiglio
Direttivo conformemente all’art. 9, c. 2°, lett. z) del presente Statuto.
Art. 19
L’ASSISTENTE ECCLESIASTICO LOCALE
1. La funzione di Assistente
Ecclesiastico Locale viene assunta dal Parroco pro-tempore della
Parrocchia della Comunità Locale e fa parte, con voto consultivo, del
Consiglio di Famiglia e del Consiglio Direttivo dell’Opera.
2. L’Assistente Ecclesiastico Locale
svolge la funzione di collaboratore per le necessità della Comunità Locale dell’Opera.
3. I compiti specifici dell’Assistente
Ecclesiastico Locale sono definiti in accordo con la Responsabile Locale.
Art. 20
LA RESPONSABILE LOCALE
1. La Responsabile Locale viene
eletta dalle Aspiranti e dalle Laiche Consacrate della Comunità a scrutinio
segreto, a maggioranza assoluta per i primi due turni ed a maggioranza relativa
dal terzo turno in poi.
2. Essa viene eletta tra le Laiche
Consacrate perpetue, e dura in carica quattro anni, con possibilità di
rielezione per successivi mandati senza limitazione.
3. La Responsabile Locale:
-
dirige e presiede la Comunità
Locale, rappresentandola in sede di Consiglio Direttivo;
-
cura l’elaborazione di una
proposta programmatica annuale relativa alla partecipazione della Comunità
Locale ai momenti di formazione e di servizio della Comunità parrocchiale di
appartenenza, sottoponendola all’approvazione del Consiglio di Famiglia,
e, successivamente, all’attenzione del Consiglio Direttivo;
-
convoca e presiede il
Consiglio di Famiglia;
-
mantiene i rapporti con le
altre Comunità locali e con la Responsabile Generale dell’Opera;
-
accoglie le Aspiranti al
Periodo di Discernimento, presentandole alla Responsabile Generale dell’Opera;
-
provvede, con le opportune
iniziative, ad incentivare il finanziamento della Comunità Locale, nonché a
porre i necessari atti di straordinaria amministrazione, previa
approvazioni, ex art. 18, c. 2°, lett. g), del Consiglio di Famiglia,
nonché, ai sensi dell’art. 9, c. 2°, lett. p), del Consiglio Direttivo dell’Opera;
-
riceve ed istruisce le
proposte e gli eventuali ricorsi inoltrati dalle Laiche consacrate e dalle
Aspiranti, riferendo in proposito al Consiglio Direttivo per i provvedimenti
di cui al precedente art. 9, c. 2°, lett. o);
-
propone al Consiglio di
Famiglia l’approvazione delle dimissioni ipso facto delle
Professe, verificandosi le condizioni di cui all’art. 7, 4° c., del presente
Statuto.
Art. 21
LA SEGRETARIA LOCALE
1. La Segretaria Locale, eletta dal
Consiglio di Famiglia tra le Laiche Consacrate, rimane in carica quattro
anni e può essere rieletta per successivi mandati, senza limitazioni.
2. Essa svolge le seguenti funzioni:
-
coadiuva la Responsabile
Locale nell’espletamento della propria attività direttiva;
-
redige i Verbali delle
Assemblee del Consiglio di Famiglia;
-
registra le attività e le
iniziative della Comunità Locale;
-
cura la conservazione dei
documenti della Comunità Locale;
-
pone in esecuzione le
delibere rese del Consiglio di Famiglia, svolgendo all’uopo le
attività che il medesimo vorrà delegarle;
-
cura e predispone la gestione
dell’Archivio della Comunità Locale;
-
svolge, conformemente ad
apposito mandato conferitole dalla Responsabile Locale, le opportune
indagini in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 7, 3°
c., del presente Statuto, art. 18, c. 2°, lett. l), ult. parte del
presente Statuto;
-
svolge, conformemente ad
apposito mandato conferitole dalla Responsabile Locale, le opportune
indagini in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 7, 4°
c., del presente Statuto, e relazione alla medesima in ordine
all’opportunità delle dimissioni ipso facto che ne derivano.
Art. 22
LA TESORIERA LOCALE
1. La Tesoriera Locale, eletta dal
Consiglio di Famiglia tra le Laiche Consacrate, rimane in carica quattro
anni e può essere rieletta per successivi mandati, senza limitazioni.
2. Essa svolge le seguenti funzioni:
-
provvede alle incombenze di
cassa, erogando le somme necessarie all’attività della Comunità Locale;
-
prepara ed elabora i bilanci
della Comunità Locale;
-
cura la tenuta della
Contabilità della Comunità Locale;
-
cura la compilazione degli
inventari.
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