Art. 8

ORGANI CENTRALI

1. Costituiscono gli Organi centrali dell’Opera Marta e Maria, rappresentandone la struttura costitutiva:

  1. il Consiglio Direttivo;

  2. l’Assistente Ecclesiastico Generale;

  3. la Responsabile Generale (o Presidente).

 

Art. 9

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo, che dura in carica quattro anni ed è presieduto dalla Responsabile Generale, è composto:

  1. da tre Laiche Consacrate, elette a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa nel seno della Comunità dalle Professe che svolgono il proprio apostolato nell’ambito territoriale della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù;

  2. dalle Laiche Consacrate elette, quali Rappresentanti di ciascuna Comunità Locale, dai rispettivi Consigli di Famiglia, in numero di una per ogni cinque membri dell’Opera, esclusa la Responsabile Locale e quella Generale eventualmente residente nella casa. Qualora le singole Comunità locali non siano composte da almeno cinque Laiche Consacrate, le medesime potranno accorparsi – beninteso solo ai fini dell’indicazione della rappresentante locale –, ad altre comunità locali viciniori sia quanto a collocazione geografica, sia quanto a comunanza spirituale e collaborativa, e, comunque, conformemente alle disposizioni all’uopo previste ed emanate dalla Responsabile Generale;

  3. dall’Assistente Ecclesiastico Generale, con voto consultivo;

  4. dalle Responsabili Locali;

  5. dagli Assistenti Ecclesiastici Locali, con voto consultivo.

2. I compiti del Consiglio Direttivo sono:

  1. redigere ed approvare il Progetto di Vita che raccoglie le norme fondamentali relative alla natura, al fine e all’indole dell’Opera; le sue sane tradizioni, che ne costituiscono il patrimonio spirituale ed apostolico; nonché le norme fondamentali relative al governo e alla disciplina dei membri, alla loro incorporazione e formazione;

  2. redigere ed approvare il Regolamento interno per la determinazione delle norme necessarie al buon andamento dell’Opera;

  3. modificare il presente Statuto ed il Progetto di Vita con la maggioranza assoluta delle Professe, demandando la ratifica delle relative modifiche all’approvazione dell’Arcivescovo Metropolita di Salerno–Campagna–Acerno;

  4. eleggere la Responsabile Generale, secondo le modalità di cui all’art. 11 del presente Statuto;

  5. coadiuvare, con valore anche consultivo, la Responsabile Generale nella guida dell’Opera;

  6. deliberare in ordine alle scelte programmatiche relative alle attività, alla vita comunitaria ed alle spese, proposte dalla Responsabile Generale;

  7. verificare periodicamente la vita della Comunità;

  8. esprimere il parere vincolante per l’ammissione delle Aspiranti;

  9. dare impulso all’Opera attraverso l’apertura di nuove Comunità, cosiddette Locali, nell’ambito territoriale di altre Parrocchie della Diocesi, dettando all’uopo le principali direttive programmatiche;

  10. approvare, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, il bilancio di previsione dell’anno in corso ed il bilancio consuntivo dell’anno precedente;

  11. approvare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l’aggiornamento e la revisione del Regolamento interno dell’Opera;

  12. prendere atto dell’eventuale uscita delle Laiche Consacrate, nonché di concedere l’indulto di abbandonare l’Associazione con dispensa dai voti, come pure da tutti gli obblighi derivanti dalla professione, e di deliberare in ordine ai provvedimenti proposti dalla Responsabile Generale ai sensi del precedente art. 7, c. 3°, nonché ratificare le loro dimissioni ipso facto nei casi di cui all’art. 7, c. 4°, del presente Statuto;

  13. deliberare in ordine alle proposte avanzate dalle Professe e sulla necessità di demandare alla decisione del Collegio di Conciliazione gli eventuali ricorsi proposti alla Responsabile Generale dell’Opera nonché a quella Locale;

  14. deliberare in ordine agli atti di straordinaria amministrazione proposti dalla Responsabile Generale e dalla Responsabile Locale;

  15. deliberare sulla proposta avanzata dalla Responsabile Generale in ordine all’intervento dell’Opera in favore delle famiglie indigenti delle Laiche Consacrate, determinandone la misura, ai sensi dell’art. 11, c. 4°, lett. l);

  16. esprimere il proprio parere sulle disposizioni da emanarsi da parte della Responsabile Generale nei casi di cui al punto b) del precedente comma;

  17. esprimere il parere in tutti i casi previsti dallo Statuto;

  18. eleggere fra le Laiche Consacrate, la Segretaria Generale e la Tesoriera Generale;

  19. designare i due componenti del Collegio di Conciliazione, previsto dall’art. 23 del presente Statuto;

  20. deliberare, per l’insorgenza di gravi motivi, nonché per il verificarsi dell’eventualità prevista all’art. 1, ult. c., e, comunque, sempre a maggioranza assoluta delle Professe, lo scioglimento dell’Opera o delle Comunità Locali della medesima, su proposta, in quest’ultimo caso, della Responsabile Locale.

3. La Responsabile Generale potrà proporre al Consiglio Direttivo di modificare la denominazione del presente Organo in Consiglio Diocesano.

4. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di trasformare la Casa o Comunità di Eboli dell’Opera Marta e Maria in Casa o Comunità di Fondazione, alla quale associare le altre Comunità Locali sorte eventualmente nel tempo.

5. Il Consiglio Direttivo è convocato, come minimo, quattro volte all’anno e ogni qualvolta la Responsabile Generale o l’Assistente Ecclesiastico Generale lo ritengano opportuno, utile e necessario.

 

Art. 10

L’ASSISTENTE ECCLESIASTICO GENERALE

1. L’Assistente Ecclesiastico Generale, nominato nel rispetto delle modalità di cui al successivo 2° comma, ha il compito di collaborare con la Responsabile Generale ed il Consiglio Direttivo dell’Opera alla definizione delle linee operative e pastorali, garantendone la piena e corretta ecclesialità, nonché dei rapporti di collaborazione, con la Diocesi, l’Assistente Ecclesiastico Locale e la Parrocchia.

2. L’Assistente Ecclesiastico Generale – fatta eccezione per il primo, indicato e nominato in sede di stipula dell’atto costitutivo dell’Opera, nel rispetto delle modalità ivi previste –, dura in carica quattro anni rinnovabili senza limitazione. Decorso il predetto termine, l’Arcivescovo della Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno, su proposta della Responsabile Generale dell’Opera, nomina il suo successore.

3. L’Assistente Ecclesiastico Generale fa parte di diritto del Consiglio Direttivo e con voto consultivo.

4. La Responsabile Generale potrà decidere di modificarne la denominazione in Assistente Ecclesiastico Diocesano.

 

Art. 11

LA RESPONSABILE GENERALE

1. La Responsabile Generale (o Presidente) viene eletta dal Consiglio Direttivo tra le Laiche Consacrate perpetue a scrutinio segreto con la maggioranza assoluta per le prime due votazioni, e con la maggioranza relativa dalla terza votazione.

2. Essa rimane in carica quattro anni e può essere rieletta per successivi mandati, senza limitazioni.

3. La Responsabile Generale:

  1. presiede il Consiglio Direttivo, assumendo la rappresentanza legale dell’Opera;

  2. ha la direzione e la responsabilità dell’Opera;

  3. vigila affinché le Norme del presente Statuto, del Progetto di Vita e del Regolamento siano rispettate rigorosamente da tutti i membri dell’Opera;

  4. assicura e promuove una proficua collaborazione con la Diocesi e con la Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù in Eboli.

4. La Responsabile Generale, inoltre, cura:

  1. la stesura di una proposta di programmazione annuale;

  2. la verifica annuale dell’andamento dell’azione pastorale;

  3. la trasmissione di informazioni a tutte le Laiche Consacrate;

  4. il mantenimento di rapporti fraterni con gli Istituti di Vita Consacrata presenti sul territorio;

  5. l’accoglimento delle domande delle Aspiranti, sentito il parere espresso dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 9, c. 2°, lett. h);

  6. di proporre al Consiglio Direttivo la concessione dell’indulto di abbandonare l’Associazione con dispensa dai voti, come pure da tutti gli obblighi derivanti dalla professione, nonché di indicare e proporre le dimissioni ipso facto delle laiche consacrate, verificandosi le condizioni di cui all’art. 7, c. 4°, del presente Statuto;

  7. l’individuazione, lo studio e la realizzazione delle opportune iniziative volte ad assicurare i mezzi di finanziamento dell’Opera, ponendo in essere i necessari atti di ordinaria amministrazione, e compiendo quelli di straordinaria amministrazione previa approvazione del Consiglio Direttivo;

  8. di concedere alle Laiche Consacrate l’autorizzazione a svolgere attività professionali o di lavoro esterno, conformemente alle modalità di cui al precedente art. 6;

  9. di proporre al Consiglio Direttivo l’intervento dell’Opera in favore delle famiglie indigenti delle Laiche Consacrate, determinandone la misura;

  10. la ricezione di proposte, sulle quali riferisce al Consiglio Direttivo, nonché degli eventuali ricorsi da parte dei membri dell’Opera, demandando la decisione di questi ultimi al Consiglio Direttivo e, qualora non sia possibile dirimere la vertenza, al Collegio di Conciliazione.

5. La Responsabile Generale potrà proporre al Consiglio Direttivo di modificare la propria denominazione in Responsabile Diocesana, nonché quelle di Segretaria Generale e Tesoriera Generale in Segretaria Diocesana e Tesoriera Diocesana.

 

Art. 12

LA SEGRETARIA GENERALE

1. La Segretaria Generale, eletta dal Consiglio Direttivo dell’Opera fra le Laiche Consacrate, rimane in carica quattro anni e può essere rieletta per successivi mandati, senza limitazioni.

2. Essa svolge le seguenti funzioni:

  1. coadiuva la Responsabile Generale nell’espletamento della propria attività direttiva;

  2. redige i Verbali delle Assemblee del Consiglio Direttivo dell’Opera;

  3. registra le attività e le iniziative dell’Opera;

  4. cura la conservazione dei documenti dell’Opera;

  5. cura e predispone la gestione dell’Archivio della Comunità;

  6. pone in esecuzione le delibere rese del Consiglio Direttivo, svolgendo all’uopo le attività che il medesimo vorrà delegarle;

  7. riceve le domande di ammissione delle Laiche alla Comunità, redatte e presentate nel rispetto delle modalità di cui all’art. 4, ult. c., del presente Statuto, curando l’espletamento della relativa pratica;

  8. riceve le comunicazioni di dimissioni delle Laiche Consacrate dall’Opera, e le istanze di concessione, ai sensi dell’art. 9, c. 2°. lett. n), dell’indulto di abbandonare l’Associazione con dispensa dai voti, come pure da tutti gli obblighi derivanti dalla professione e relaziona alla Responsabile Generale circa le effettive ed impellenti necessità della dimessa, conformemente al disposto dell’ art. 7, c. 3° del presente Statuto, istruendo, se del caso, la relativa pratica per l’eventuale delibera dei provvedimenti di cui all’art. 9, c. 2°, lett. n);

  9. svolge, conformemente ad apposito mandato conferitole dalla Responsabile Generale, le opportune indagini in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 7, c. 4°, del presente Statuto, e relazione alla medesima in ordine all’opportunità delle dimissioni ipso facto che ne derivano.

 

Art. 13

LA TESORIERA GENERALE

1. La Tesoriera Generale, eletta dal Consiglio Direttivo dell’Opera fra le Laiche Consacrate, rimane in carica quattro anni e può essere rieletta per successivi mandati, senza limitazioni.

2. Essa svolge le seguenti funzioni:

  1. provvede alle incombenze di cassa, erogando le somme necessarie all’attività dell’Opera;

  2. prepara ed elabora i Bilanci dell’Opera;

  3. cura la tenuta della Contabilità dell’Opera;

  4. cura la compilazione degli inventari.

 

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