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Art. 8
ORGANI CENTRALI
1. Costituiscono gli Organi centrali
dell’Opera Marta e Maria, rappresentandone la struttura costitutiva:
-
il Consiglio Direttivo;
-
l’Assistente Ecclesiastico
Generale;
-
la Responsabile Generale (o
Presidente).
Art. 9
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio Direttivo, che dura
in carica quattro anni ed è presieduto dalla Responsabile Generale, è composto:
-
da tre Laiche Consacrate,
elette a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa nel seno della Comunità
dalle Professe che svolgono il proprio apostolato nell’ambito territoriale
della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù;
-
dalle Laiche Consacrate
elette, quali Rappresentanti di ciascuna Comunità Locale, dai rispettivi
Consigli di Famiglia, in numero di una per ogni cinque membri
dell’Opera, esclusa la Responsabile Locale e quella Generale
eventualmente residente nella casa. Qualora le singole Comunità locali non
siano composte da almeno cinque Laiche Consacrate, le medesime potranno
accorparsi – beninteso solo ai fini dell’indicazione della rappresentante
locale –, ad altre comunità locali viciniori sia quanto a collocazione
geografica, sia quanto a comunanza spirituale e collaborativa, e, comunque,
conformemente alle disposizioni all’uopo previste ed emanate dalla
Responsabile Generale;
-
dall’Assistente Ecclesiastico
Generale, con voto consultivo;
-
dalle Responsabili Locali;
-
dagli Assistenti
Ecclesiastici Locali, con voto consultivo.
2. I compiti del Consiglio Direttivo
sono:
-
redigere ed approvare il
Progetto di Vita che raccoglie le norme fondamentali relative alla
natura, al fine e all’indole dell’Opera; le sue sane
tradizioni, che ne costituiscono il patrimonio spirituale ed apostolico;
nonché le norme fondamentali relative al governo e alla
disciplina dei membri, alla loro incorporazione e formazione;
-
redigere ed approvare il
Regolamento interno per la determinazione delle norme necessarie al buon
andamento dell’Opera;
-
modificare il presente
Statuto ed il Progetto di Vita con la maggioranza assoluta delle
Professe, demandando la ratifica delle relative modifiche all’approvazione
dell’Arcivescovo Metropolita di Salerno–Campagna–Acerno;
-
eleggere la Responsabile
Generale, secondo le modalità di cui all’art. 11 del presente Statuto;
-
coadiuvare, con valore anche
consultivo, la Responsabile Generale nella guida dell’Opera;
-
deliberare in ordine alle
scelte programmatiche relative alle attività, alla vita comunitaria ed alle
spese, proposte dalla Responsabile Generale;
-
verificare periodicamente la
vita della Comunità;
-
esprimere il parere
vincolante per l’ammissione delle Aspiranti;
-
dare impulso all’Opera
attraverso l’apertura di nuove Comunità, cosiddette Locali, nell’ambito
territoriale di altre Parrocchie della Diocesi, dettando all’uopo le
principali direttive programmatiche;
-
approvare, entro la fine del
mese di febbraio di ogni anno, il bilancio di previsione dell’anno in
corso ed il bilancio consuntivo dell’anno precedente;
-
approvare, a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, l’aggiornamento e la revisione del
Regolamento interno dell’Opera;
-
prendere atto dell’eventuale
uscita delle Laiche Consacrate, nonché di concedere l’indulto di
abbandonare l’Associazione con dispensa dai voti, come pure da tutti gli
obblighi derivanti dalla professione, e di deliberare in ordine ai
provvedimenti proposti dalla Responsabile Generale ai sensi del precedente
art. 7, c. 3°, nonché ratificare le loro dimissioni ipso facto nei
casi di cui all’art. 7, c. 4°, del presente Statuto;
-
deliberare in ordine alle
proposte avanzate dalle Professe e sulla necessità di demandare alla
decisione del Collegio di Conciliazione gli eventuali ricorsi proposti alla
Responsabile Generale dell’Opera nonché a quella Locale;
-
deliberare in ordine agli
atti di straordinaria amministrazione proposti dalla Responsabile Generale e
dalla Responsabile Locale;
-
deliberare sulla proposta
avanzata dalla Responsabile Generale in ordine all’intervento dell’Opera
in favore delle famiglie indigenti delle Laiche Consacrate,
determinandone la misura, ai sensi dell’art. 11, c. 4°, lett. l);
-
esprimere il proprio parere
sulle disposizioni da emanarsi da parte della Responsabile Generale nei casi
di cui al punto b) del precedente comma;
-
esprimere il parere in tutti
i casi previsti dallo Statuto;
-
eleggere fra le Laiche
Consacrate, la Segretaria Generale e la Tesoriera Generale;
-
designare i due componenti
del Collegio di Conciliazione, previsto dall’art. 23 del presente Statuto;
-
deliberare, per l’insorgenza
di gravi motivi, nonché per il verificarsi dell’eventualità prevista
all’art. 1, ult. c., e, comunque, sempre a maggioranza assoluta delle
Professe, lo scioglimento dell’Opera o delle Comunità Locali della
medesima, su proposta, in quest’ultimo caso, della Responsabile Locale.
3. La Responsabile Generale potrà
proporre al Consiglio Direttivo di modificare la denominazione del presente
Organo in Consiglio Diocesano.
4. Il Consiglio Direttivo ha
la facoltà di trasformare la Casa o Comunità di Eboli dell’Opera Marta e
Maria in Casa o Comunità di Fondazione, alla quale associare le altre
Comunità Locali sorte eventualmente nel tempo.
5. Il Consiglio Direttivo è
convocato, come minimo, quattro volte all’anno e ogni qualvolta la Responsabile
Generale o l’Assistente Ecclesiastico Generale lo ritengano opportuno, utile e
necessario.
Art. 10
L’ASSISTENTE ECCLESIASTICO GENERALE
1. L’Assistente Ecclesiastico
Generale, nominato nel rispetto delle modalità di cui al successivo 2° comma, ha
il compito di collaborare con la Responsabile Generale ed il Consiglio Direttivo
dell’Opera alla definizione delle linee operative e pastorali,
garantendone la piena e corretta ecclesialità, nonché dei
rapporti di collaborazione, con la Diocesi, l’Assistente Ecclesiastico Locale e
la Parrocchia.
2. L’Assistente Ecclesiastico
Generale – fatta eccezione per il primo, indicato e nominato in sede di stipula
dell’atto costitutivo dell’Opera, nel rispetto delle modalità ivi
previste –, dura in carica quattro anni rinnovabili senza limitazione. Decorso
il predetto termine, l’Arcivescovo della Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno, su
proposta della Responsabile Generale dell’Opera, nomina il suo
successore.
3. L’Assistente Ecclesiastico
Generale fa parte di diritto del Consiglio Direttivo e con voto
consultivo.
4. La Responsabile Generale potrà
decidere di modificarne la denominazione in Assistente Ecclesiastico
Diocesano.
Art. 11
LA RESPONSABILE GENERALE
1. La Responsabile Generale (o
Presidente) viene eletta dal Consiglio Direttivo tra le Laiche Consacrate
perpetue a scrutinio segreto con la maggioranza assoluta per le prime due
votazioni, e con la maggioranza relativa dalla terza votazione.
2. Essa rimane in carica quattro
anni e può essere rieletta per successivi mandati, senza limitazioni.
3. La Responsabile Generale:
-
presiede il Consiglio
Direttivo, assumendo la rappresentanza legale dell’Opera;
-
ha la direzione e la
responsabilità dell’Opera;
-
vigila affinché le Norme del
presente Statuto, del Progetto di Vita e del Regolamento
siano rispettate rigorosamente da tutti i membri dell’Opera;
-
assicura e promuove una
proficua collaborazione con la Diocesi e con la Parrocchia del Sacro Cuore
di Gesù in Eboli.
4. La Responsabile Generale,
inoltre, cura:
-
la stesura di una proposta di
programmazione annuale;
-
la verifica annuale
dell’andamento dell’azione pastorale;
-
la trasmissione di
informazioni a tutte le Laiche Consacrate;
-
il mantenimento di rapporti
fraterni con gli Istituti di Vita Consacrata presenti sul territorio;
-
l’accoglimento delle domande
delle Aspiranti, sentito il parere espresso dal Consiglio Direttivo, ai
sensi dell’art. 9, c. 2°, lett. h);
-
di proporre al Consiglio
Direttivo la concessione dell’indulto di abbandonare l’Associazione
con dispensa dai voti, come pure da tutti gli obblighi derivanti dalla
professione, nonché di indicare e proporre le dimissioni ipso facto
delle laiche consacrate, verificandosi le condizioni di cui all’art. 7, c.
4°, del presente Statuto;
-
l’individuazione, lo studio e
la realizzazione delle opportune iniziative volte ad assicurare i mezzi di
finanziamento dell’Opera, ponendo in essere i necessari atti di
ordinaria amministrazione, e compiendo quelli di straordinaria
amministrazione previa approvazione del Consiglio Direttivo;
-
di concedere alle Laiche
Consacrate l’autorizzazione a svolgere attività professionali o di lavoro
esterno, conformemente alle modalità di cui al precedente art. 6;
-
di proporre al Consiglio
Direttivo l’intervento dell’Opera in favore delle famiglie indigenti
delle Laiche Consacrate, determinandone la misura;
-
la ricezione di proposte,
sulle quali riferisce al Consiglio Direttivo, nonché degli eventuali ricorsi
da parte dei membri dell’Opera, demandando la decisione di questi
ultimi al Consiglio Direttivo e, qualora non sia possibile dirimere la
vertenza, al Collegio di Conciliazione.
5. La Responsabile Generale potrà
proporre al Consiglio Direttivo di modificare la propria denominazione in
Responsabile Diocesana, nonché quelle di Segretaria Generale e Tesoriera
Generale in Segretaria Diocesana e Tesoriera Diocesana.
Art. 12
LA SEGRETARIA GENERALE
1. La Segretaria Generale, eletta
dal Consiglio Direttivo dell’Opera fra le Laiche Consacrate, rimane in
carica quattro anni e può essere rieletta per successivi mandati, senza
limitazioni.
2. Essa svolge le seguenti funzioni:
-
coadiuva la Responsabile
Generale nell’espletamento della propria attività direttiva;
-
redige i Verbali delle
Assemblee del Consiglio Direttivo dell’Opera;
-
registra le attività e le
iniziative dell’Opera;
-
cura la conservazione dei
documenti dell’Opera;
-
cura e predispone la gestione
dell’Archivio della Comunità;
-
pone in esecuzione le
delibere rese del Consiglio Direttivo, svolgendo all’uopo le attività che il
medesimo vorrà delegarle;
-
riceve le domande di
ammissione delle Laiche alla Comunità, redatte e presentate nel rispetto
delle modalità di cui all’art. 4, ult. c., del presente Statuto,
curando l’espletamento della relativa pratica;
-
riceve le comunicazioni di
dimissioni delle Laiche Consacrate dall’Opera, e le istanze di
concessione, ai sensi dell’art. 9, c. 2°. lett. n), dell’indulto di
abbandonare l’Associazione con dispensa dai voti, come pure da tutti gli
obblighi derivanti dalla professione e relaziona alla Responsabile Generale
circa le effettive ed impellenti necessità della dimessa, conformemente al
disposto dell’ art. 7, c. 3° del presente Statuto, istruendo, se del
caso, la relativa pratica per l’eventuale delibera dei provvedimenti di cui
all’art. 9, c. 2°, lett. n);
-
svolge, conformemente ad
apposito mandato conferitole dalla Responsabile Generale, le opportune
indagini in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 7, c.
4°, del presente Statuto, e relazione alla medesima in ordine
all’opportunità delle dimissioni ipso facto che ne derivano.
Art. 13
LA TESORIERA GENERALE
1. La Tesoriera Generale, eletta dal
Consiglio Direttivo dell’Opera fra le Laiche Consacrate, rimane in carica
quattro anni e può essere rieletta per successivi mandati, senza limitazioni.
2. Essa svolge le seguenti funzioni:
-
provvede alle incombenze di
cassa, erogando le somme necessarie all’attività dell’Opera;
-
prepara ed elabora i Bilanci
dell’Opera;
-
cura la tenuta della
Contabilità dell’Opera;
-
cura la compilazione degli
inventari.
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