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Art. 4 AMMISSIONE1. L’Opera Marta e Maria è formata, allo stato attuale, dalle Laiche Consacrate fondatrici dell’istituzione e dalle firmatarie del presente Statuto. 2. L’Opera Marta e Maria è un’Associazione laicale e femminile, e costituisce una Comunità di battezzate consacrate al Signore, previa professione dei Consigli Evangelici di castità, povertà e obbedienza. 3. L’Opera, alla quale possono essere ammesse donne maggiorenni, nubili o vedove, di fede cattolica, è composta da laiche consacrate che vivono in Gruppi di vita fraterna a disposizione dell’Opera, conservando per la famiglia d’origine profonda riconoscenza e disponendosi ad aiutarla nei momenti di bisogno. 4. Tutte le Laiche Consacrate hanno pari dignità e uguali diritti e doveri essendo vincolate dalla stessa forma di consacrazione. 5. La richiesta d’ammissione alla Comunità da parte di donne maggiorenni, nubili o vedove, va presentata riservatamente alla Responsabile Generale dell’Opera che ne curerà l’iniziazione alla luce dello spirito e della lettera del presente Statuto, del Progetto di Vita e del Regolamento dell’Opera Marta e Maria.
Art. 5 GRATUITÀ DEL SERVIZIO 1. L’ammissione e la frequenza da parte delle Laiche Consacrate è gratuita e da essa non consegue alcun diritto di retribuzione. Anche tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito.
Art. 6 ATTIVITÀ PROFESSIONALE E LAVORO ESTERNO 1. Le Laiche Consacrate possono svolgere attività professionali o di lavoro esterno all’Opera se non contrastanti con i doveri della vita dell’Opera stessa e, comunque, previa autorizzazione scritta della Responsabile Generale. 2. I redditi professionali, di lavoro e di pensione prodotti dalle Laiche Consacrate, sono messi totalmente a disposizione dell’Opera. Esse dovranno a tal uopo redigere per iscritto apposito impegno formale, possibilmente valido anche nelle forme civili.
Art. 7 USCITA E DIMISSIONE 1. Le Laiche Consacrate, in qualsiasi momento, possono uscire dall’Opera comunicando tale decisione alla Responsabile Generale, nel rispetto delle modalità previste dall’art. 12, c. 2°, lett. h) del presente Statuto, nonché chiedere al Consiglio Direttivo, con le modalità di cui all’art. 9, c. 2°, lett. n) del presente Statuto, la concessione dell’indulto di abbandonare l’Associazione con dispensa dai voti, come pure da tutti gli obblighi derivanti dalla professione. 2. L’uscita dall’Opera, per qualsiasi motivo avvenga, non dà titolo a chiedere la restituzione dei beni messi in comune o di quelli ottenuti con la propria attività durante il periodo d’appartenenza alla stessa. 3. L’Opera, in spirito di carità, s’impegna ad aiutare nelle sue prime necessità la Laica uscente. 4. Viene dimessa ipso facto, anche su indicazione e proposta della Responsabile Generale e della Responsabile Locale, la Laica Consacrata che:
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