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Non tutti sanno che ...
Delibera n. 60
(59) del 4 ottobre 1994 della Conferenza Episcopale Italiana
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La legge del
digiuno “obbliga a fare un unico pasto durante la giornata, ma non proibisce
di prendere un po’
di cibo al mattino e alla sera, attenendosi, per la quantità e la qualità,
alle consuetudini locali approvate” [nota n.
27: PAOLO VI, Cost. apost. Paenitemini, III (EV 2, 647)].
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La legge
dell’astinenza proibisce l’uso delle carni, come pure dei cibi e delle
bevande che, ad un prudente
giudizio, sono da considerarsi come particolarmente ricercati e costosi.
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Il digiuno e
l’astinenza, nel senso sopra precisato, devono essere osservati il Mercoledì
delle Ceneri (o il primo
venerdì di Quaresima per il rito ambrosiano) e il Venerdì della Passione e
Morte del Signore Nostro Gesù
Cristo; sono consigliati il Sabato Santo sino alla Veglia pasquale [nota n.
28: Cf. Sacrosanctum Concilium, n. 110 (EV 1, 198)].
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L’astinenza
deve essere osservata in tutti e singoli i venerdì di Quaresima, a meno che
coincidano con un
giorno annoverato tra le solennità (come il 19 o il 25 marzo). In tutti gli
altri venerdì dell’anno, a meno che
coincidano con un giorno annoverato tra le solennità, si deve osservare
l’astinenza nel senso detto oppure si
deve compiere qualche altra opera di penitenza, di preghiera, di carità.
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Alla legge del
digiuno sono tenuti tutti i maggiorenni fino al 60° anno iniziato; alla
legge dell’astinenza coloro
che hanno compiuto il 14° anno di età.
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Dall’osservanza dell’obbligo della legge del digiuno e dell’astinenza può
scusare una ragione giusta, come ad
esempio la salute. Inoltre, “il parroco, per una giusta causa e conforme
alle disposizioni del Vescovo diocesano,
può concedere la dispensa dall’obbligo di osservare il giorno (...) di
penitenza, oppure commutarlo in altre opere
pie; lo stesso può anche il Superiore di un istituto religioso o di una
società di vita apostolica, se sono clericali
di diritto pontificio, relativamente ai propri sudditi e agli altri che
vivono giorno e notte nella loro casa” [nota n. 29: CIC, can. 1245].
(Dal Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana, anno 1994, n. 6, pp.
212-213)
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